Un po’’ di chiarezza sui C.I.T.E.S.

Il C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species), Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, è stata sottoscritta il 3 Marzo 1973 e ad oggi è stata ratificata da circa 170 Paesi, i quali, ratificando la Convenzione, si sono sottoposti alla normativa in essa contenuta. L’Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 e successive modifiche ha applicato rigorosamente i dettami stabiliti nella Convenzione di Washington, che per l’Italia era comunque già entrata in vigore alla fine degli anni ’70 con la ratifica ex Legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Nel nostro Paese si dividono i compiti per la gestione CITES il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come Organo di gestione, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come Organo per il rilascio dei permessi e i servizi di certificazione CITES, il Ministero delle Attività Produttive per il rilascio di certificati per l’esportazione delle piante riprodotte artificialmente e per la gestione del regime degli scambi e infine il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio come Autorità scientifica.

Il CITES regolamenta, dunque, il commercio, l’esportazione, l’importazione e anche la sola detenzione delle specie incluse nella convenzione. Per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella nell’elenco di specie minacciate di estinzione e, dunque, se è soggetto a particolari restrizioni di commercio o detenzione è necessario consultare il database dell’ultimo aggiornamento al Regolamento CE pubblicato sul sito www.cites.org (ove vi sono elencate tutte le specie oggetto della Convenzione catalogate con il nome scientifico) oppure contattare gli uffici competenti del Corpo Forestale ( www.corpoforestale.it ).

Le specie incluse nella Cites sono suddivise in tre Appendici:

  • Appendice I: Specie per le quali è assolutamente vietato il commercio;
  • Appendice II: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello internazionale;
  • Appendice III: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello territoriale.

In Italia le violazioni alle disposizioni della Convenzione sono punite con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive integrazioni e modifiche. Da ultimo, è intervenuta la legge di conversione n. 59 del 13 marzo 1993 (L. 59/93) che ha introdotto specifiche sanzioni e indicato precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie protette. Nell’articolo 1 si legge:

  1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice 1, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
  2. L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.
  3. L’esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington..”

Le ultime statistiche relative ai controlli sono disponibili sul sito del Corpo Forestale, ove si legge: “Nel corso del 2002, sia sul territorio italiano che in ambito doganale, su 25.441 operazioni di controllo, sono state effettuate 395 operazioni di sequestro, per un totale di oltre 16.000 esemplari, dì cui il 2% appartenenti all’ Ordine dei Mammiferi, il 30% all’ Ordine dei Rettili, il 63 % all’ Ordine degli Uccelli, ed il restante 5% tra Invertebrati e Piante.”
Anche il Regolamento Europeo 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, integrato dal Regolamento CE della Commissione n. 1808/2001 del 30/08/2001 che ne ha specificato le modalità di applicazione (e successive integrazioni e modifiche; da ultimo, il

Regolamento CE della Commissione n. 834/2004 del 28 aprile 2004), indica negli allegati quali sono le specie a rischio:

  • Allegato A: specie che figurano nell’Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie che sia oggetto di commercio internazionale, in via d’estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
  • Allegato B: specie che figurano nell’Appendice II della Cites, salvo quelle elencate nell’Allegato A; specie che figurano nell’Appendice I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l’inserimento nell’ambiente naturale delle Comunità Europea costituisce un pericolo ecologico.
  • Allegato C: specie elencate nell’Appendice III della Cites diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell’Appendice II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
  • Allegato D: specie non elencate negli Allegati da A a C per le quali il volume delle importazioni in Comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell’Appendice III della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.

il turista è spesso tentato di portare con sé al termine di una vacanza animali vivi, conchiglie, coralli o altri ricordi dei luoghi visitati, senza accertarsi se tali “souvenir” rientrino o meno tra le specie protette dal CITES: attenzione, però, perché nel caso in cui le specie rientrino tra quelle protette questo non è legalmente consentito e, oltre a multe salatissime, si può incorrere anche nell’arresto. Occorre pertanto fare molta attenzione anche a ciò che si compra nelle bancarelle o nei mercatini locali, perchè spesso si possono trovare in vendita specie soggette a restrizioni di commercio internazionale e, dunque, non esportabili fuori dal Paese di origine. Anche in questo caso, vale la regola ignorantia legis non excusat: è dovere del cittadino informarsi su cosa sia lecito acquistare o esportare e cosa no, e quindi, non si potrà evitare la sanzione relativa alla violazione della Convenzione semplicemente affermando di non conoscere la legge.

Si consiglia, quindi, a chi voglia portare con sé dei souvenir da una vacanza, di informarsi presso le Autorità del Paese in cui si soggiorna le restrizioni relative al commercio di flora e fauna, per evitare di rovinarsi il viaggio incappando in pesanti sanzioni.

Le specie marine protette dal CITES non sono molte, si tratta soprattutto di molluschi (es. Tridacna), coralli e altre specie in via di estinzione o a rischio di estinzione consultabili nel database di www.cites.org oppure chiedendo agli Organi competenti. Recentemente sono stati inclusi nell’Appendice II: squalo bianco (proibito quindi esportare le mascelle), squalo balena, squalo elefante, pesce napoleone, tutto il genere Hippocampus (cioè i cavallucci marini).

Ogni ecosistema è un delicato gioco di equilibri biologici e l’esportazione di una parte di esso, morta o viva, può danneggiarlo gravemente.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.

info@iltuolegale.it

Articolo pubblicato su ScubaPortal e sulla rivista Il Subacqueo

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Un commento

  1. Salve,
    di ritorno dalle Maldive ho ricevuto una sanzione da parte della dogana per importazione non consentita di coralli (5.000€ l’importo se pagamento entro 60gg), a causa della mia ignoranza sulla esistenza di questa normativa.
    Esistono spazi per produrre una memoria difensiva e tentare di ridurre almeno la sanzione? Grazie di una risposta

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