Sulla produzione in giudizio di documenti aziendali riservati

Con la sentenza n. 25682/2014, i Giudici della Suprema Corte tornano ad affrontare l’argomento della produzione in giudizio di documenti aziendali riservati.

Nel caso che ci occupa, sia il Tribunale che la Corte d’Appello chiamati a giudicare ritenevano illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro alla lavoratrice per avere, nel corso del giudizio da lei instaurato per il conseguimento d’un superiore inquadramento contrattuale, prodotto, in fotocopia, documenti aziendali ritenuti riservati.

Il datore di lavoro adiva, quindi, la Suprema Corte per la riforma della predetta sentenza lamentando che con l’impugnanda sentenza i Giudici avessero ritenuto “non riservati i documenti allegati dalla lavoratrice – non rientrando nel novero di quelli di cui al D.Lgs n.30/2005, art. 98 (codice della proprietà industriale) ed essendo stati prodotti nell’esercizio del diritto di difesa nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere un superiore inquadramento contrattuale”.

I Giudici della S.C. rigettavano, però, il ricorso condannando il ricorrente, datore di lavoro, alle spese del giudizio di legittimità in quanto “questa S.C. ha avuto modo di statuire ripetutamente (cfr. Cass. Civile n.6501/2013; Cass. Civile n. 3038/2011) che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.;  infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall’altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell’azienda”.
Si può, pertanto, affermare che la produzione di documenti aziendali riservati, al fine di esercitare il diritto di difesa, è da considerarsi lecita. Al riguardo, occorre precisare che il diritto di difesa, quale scriminante della violazione dell’obbligo di fedeltà, è da intendersi esclusivamente quello esercitato in sede giudiziale.

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

avvocato del lavoro