Condizioni generali di contratto nell’e-commerce

Il commercio elettronico ha fatto la sua apparizione, nel nostro Paese, nell’ultimo decennio del ventesimo secolo ed è destinato ad una sempre maggiore diffusione per coinvolgere i più disparati settori merceologici.
Da un punto di vista della qualificazione della condotta che viene posta in essere dalle parti, non vi è dubbio che si realizzi un vero e proprio contratto di compravendita, preceduto da una limitata se non, in alcuni casi, addirittura mancante fase di trattativa.
Infatti, caratteristica comune di questo “nuovo” tipo di vendita è la predisposizione unilaterale da parte del venditore, di contratti standard, ossia di schemi contrattuali destinati a disciplinare una serie indefinita di rapporti in modo pressoché identico, lasciando al compratore solo l’alternativa di accettarne i contenuti in blocco o di rifiutare l’acquisto.
Per tale motivo detti schemi on-line di contratto sono stati assimilati ai contratti tipo modulo-formulario, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 1342 Cod. Civ. e, quindi, la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose per il compratore di cui all’art. 1341 Cod. Civ.
Sul punto è intervenuta una sentenza della Cassazione (Cass. Civ. 22 marzo 2002 n. 6314) la quale, proprio per la predisposizione unilaterale dei contenuti, ha stabilito che anche detti contratti on-line debbano essere parificati a quelli redatti medianti moduli e formulari, a nulla rilevando il loro formato elettronico, diverso da quello tradizionale.
Se tale problema interpretativo è stato risolto, altri ne sorgono circa il rispetto della particolare modalità di approvazione delle clausole vessatorie (ossia della specifica approvazione per iscritto) in tali tipi di contratti, ove manca il contatto fisico tra i due contraenti e quindi la possibilità di far apporre dal compratore la doppia sottoscrizione, come avveniva nelle contrattazioni “tradizionali”.
Per risolvere tale difficoltà di adattamento delle nuove tecnologie alle norme previgenti, dettate in questo caso a tutela del non predisponente al fine di richiamare la sua attenzione su clausole particolarmente penalizzanti ed obbligarlo ad un consenso più meditato, è diffusa la pratica del c.d. point and click.
Si tratta di schemi contrattuali predisposti dal venditore nei quali si lasciano volutamente degli spazi in bianco, la cui compilazione viene demandata al compratore, ovvero la presenza di particolari web form contenenti diciture del tipo “accetto” o simili in relazione a particolari clausole.
Se così, da un lato, si ottiene certezza circa la manifestazione specifica di volontà rilasciata, sul punto, dall’acquirente, dall’altro, però, non viene soddisfatto il requisito della provenienza della dichiarazione e dubbi vengono sollevati circa l’equipollenza giuridica di tale procedura con la tradizionale sottoscrizione specifica, imposta dalla legge.
Solo con l’impiego delle firme digitali o delle firme elettroniche qualificate potrà essere superato anche questo scoglio, con il limite però della ridotta accessibilità a detti sistemi da parte del grande pubblico connesso alla rete.
Le clausole vessatorie rappresentano una sottospecie del più vasto genere delle condizioni generali di contratto che si hanno, come nel caso che ci occupa, in tutti i casi di predisposizione unilaterale del contratto da parte di uno dei contraenti e nel caso in cui all’altra parte non viene data alcuna possibilità di ottenere la modifica di una qualche clausola, non rimanendo allo stesso, interessato all’acquisto, che accettare in blocco il rigido schema contrattuale così determinato, ovvero rinunciare alla transazione.
Tali condizioni, per essere efficaci tra le parti e quindi per essere ritenute produttive di effetti giuridici devono essere portate a conoscenza dell’accettante in modo che quest’ultimo, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, possa apprezzarne i contenuti.
Il concetto della conoscibilità da parte dell’utente potrà dar luogo a dubbi interpretativi in relazione alle nuove tecnologie, anche perché spesso accade che dette clausole siano volutamente pubblicate in una parte del sito, magari poco accessibile da parte dell’utente.
Per ritenere rispettata la norma di cui all’art. 1341 Cod. Civ. in realtà occorre che le condizioni generali di contratto siano portate a conoscenza dell’altra parte prima della loro accettazione attraverso la conclusione del contratto, ed in pratica dovranno essere pubblicate in un’apposita sezione facilmente raggiungibile dall’utente, redatte in modo chiaro e accessibile in ogni fase della compilazione del modulo d’ordine, magari predisponendo un apposito link di rinvio.
Infine va ricordato come, nel caso in cui il contratto di vendita sia concluso con un consumatore, troverà pacifica applicazione la disciplina del Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 – circa:

  1. le clausole vessatorie (artt. 33 e ss.) con una corposa ed analitica disciplina che, nell’intento di riservare un’intensa tutela per il consumatore, finisce per tradursi in una forte limitazione all’autonomia contrattuale;

  2. i difetti di conformità e le relative tutele predisposte per l’acquirente in caso di prodotti difformi dalle caratteristiche enunciate dal venditore, inidonei all’uso abituale per i beni del medesimo tipo o che presentano difetti o malfunzionamenti (artt. 128 e ss.).

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