Determinazione dell’assegno di mantenimento e pensione INAIL

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.9718 del 23 Aprile 2010, ha affrontato il problema della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge che ne abbia diritto.
A riguardo, si rileva come l’art. 156 c.c. indichi due criteri cui il giudice deve attenersi per la determinazione dell’assegno: le circostanze ed i redditi.
Quanto al secondo criterio, si è posta la questione, trattata anche dalla Corte, se “tutti i redditi rientrino nell’ambito di applicabilità della norma o alcuni possano essere esclusi”.
In particolare, nel caso de quo, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul problema se, “nei redditi del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, rientri anche la rendita per inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro”.
La Corte di Cassazione è intervenuta a seguito della decisione della Corte di Appello di Firenze la quale aveva ritenuto che “ai fini della valutazione delle capacità economiche dell’obbligato al mantenimento devono considerarsi tutte le utilità economiche di cui il coniuge può disporre, compresa la rendita INAIL la quale, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica”; il coniuge obbligato al mantenimento, ricorreva, quindi, in Cassazione lamentando come la Corte d’Appello avesse errato nel computare, quale componente del reddito, oltre alla pensione, anche la rendita INAIL “la quale non ha natura reddituale ma risarcitoria ed assistenziale, è strettamente personale e non rientra nella comunione legale”.
La Corte, però, ha rigettato il ricorso confermando quanto disposto dalla Corte di Appello, ritenendo che “il carattere risarcitorio, oltre che assistenziale, della rendita INAIL non è assolutamente decisivo, comportando pur sempre detta rendita una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del beneficiario ed, in definitiva, anche della famiglia”.
Pertanto, ha ritenuto che di detta rendita debba tenersi conto per la quantificazione dell’assegno, in caso di separazione.

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