Qualificazione del contratto e onere della prova

Giudice di pace di Bari, sentenza 12 gennaio – 13 gennaio 2009, n. 109 – (Giudice Caico)

Non può sussistere la figura del “mediatore” nella organizzazione delle vacanze, dopo che il Legislatore è intervenuto inquadrando la fattispecie ai sensi degli artt.82 e segg. Codice Consumo. Infatti si configura un pacchetto turistico ogni qualvolta siano presenti nel contratto l’alloggio ed i servizi non accessori, quali il vitto e l’accesso a strutture turistiche come piscine, spiagge private ecc.. Infatti non è obbligatorio che gli alberghi abbiano un ristorante e comunque nel contratto di locazione di camere d’albergo non è compreso il prezzo dei pasti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 30.10-5.11.2007 la signora D. R. conveniva in giudizio la ditta E. Viaggi di A. E., impresa individuale, nonché la s.r.l. Prospettive 2000, per sentir dichiarare l’inadempimento o il non esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle ditte convenute con la vendita del pacchetto turistico avvenuta il 3.8.2007 tra essa attrice e l’Agenzia di Viaggi E. per un soggiorno a Budva per 8 giorni e 7 notti dal 27.8 al 3.9.2007: e per l’effetto sentirli condannare al risarcimento, in solido fra loro ovvero ciascuno secondo il grado di responsabilità addebitabile, di tutti i danni morali subiti a titolo di vacanza rovinati, quantificati in €.2.000,00= nonché alla restituzione della somma di €.414,25=, importo del prezzo pagato da essa attrice. Con vittoria di spese e competenze.
Esponeva l’attrice di aver acquistato unitamente ad altre tre persone, un pacchetto turistico presso l’Agenzia di viaggi E.; che il pacchetto aveva ad oggetto un soggiorno a Budva, in Montenegro, presso l’Hotel … , in mezza pensione; che era stata l’Agenzia di viaggi a segnalare la località asserendo che altri clienti erano rimasti soddisfatti; che ogni componente del gruppo aveva pagato la somma di €.414,25=; che il gruppo era partito con il traghetto giungendo a Bar alle h.21,00 del 27.8.2007; che nel porto aveva incontrato un gruppo di italiani che avevano soggiornato presso lo stesso hotel su indicazione di E. Viaggi, i quali avevano riferito di forti difficoltà per disservizi e carenza di acqua; che per raggiungere l’hotel era stato necessario utilizzare un taxi per un costo di €.59,00= invece della somma di €.3,00= indicata dall’Agenzia; che nel bagno della camera assegnata non usciva acqua dai rubinetti e che sul pavimento erano poggiate tre bottiglie d’acqua senza tappo; che alla reception non avevano saputo dare informazioni circa l’orario di erogazione dell’acqua; che la cena, pagata, non veniva fornita perché il servizio ristorante aveva chiuso alle h.21,00; che il giorno dopo girando nel villaggio, notava che nelle vicinanze delle porte di ingresso alle abitazioni erano poggiate taniche d’acqua non tappate, in cui convergevano le acque di scolo dei condizionatori; che con una telefonata effettuata alle h.9,15 del 28.8.2007 era stata denunziata all’Agenzia la situazione; che la corrispondente in loco aveva riferito che la carenza d’acqua a Budva riguardava tutto il centro abitato e di non poter trovare altro alloggio idoneo; che nonostante lo spostamento di essa attrice in altra camera dello stesso villaggio, la situazione non si era risolta in quanto l’acqua, che scendeva prima a filo e del tutto ghiacciata, poi era scomparsa del tutto; che nel bagno si trovavano asciugamani sporchi già usati da altri e che sulle lenzuola erano state rinvenute unghie tagliate, capelli e sabbia; che i letti non venivano rifatti dalle cameriere che invece li disfacevano lasciando lenzuola e coperte piegati sul letto; che le condizioni igieniche erano critiche anche quanto alla fornitura pasti; che a tali condizioni cui né il tour-operator né l’agenzia viaggi avevano proposto una valida alternativa; che essa attrice il 30.8.2007 si imbarcava alle h.22,00 sul traghetto per Bari dormendo sul pavimento per l’indisponibilità di cabine; che vi è quindi grave responsabilità per inadempimento del contratto oltre che negligenza del venditore quanto alle informazioni circa la carenza di acqua – che a Budva si protraeva da diverse settimane – tanto più che i turisti in partenza incontrati avevano riferito di aver protestato presso l’agenzia per disagi subiti; che era dovere dell’agenzia informare essa attrice; che pertanto all’inadempimento del venditore e del tour-operator ai loro obblighi conseguiva la restituzione del prezzo ed anche il diritto di essa attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e per la vacanza rovinata.
Alla prima udienza si costituiva la s.r.l. Prospettive 2000, contestando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo preliminarmente la riunione del presente procedimento ad altri tre instaurati dalle altre persone componenti il gruppo. Esponeva di aver agito da semplice intermediaria e che le contestazioni circa i disservizi dovevano essere rivolte ai responsabili delle strutture, in quanto nella fattispecie non era stato venduto alcun pacchetto turistico; che essa convenuta aveva esclusivamente locato all’attrice il soggiorno presso l’hotel … al prezzo di €.291,00= per il periodo 28.8-3.9.2007, vendendo il relativo servizio di intermediazione con la struttura alberghiera. Nel merito, e senza accettare il contraddittorio, esponeva che nessun gruppo di turisti italiani organizzato da essa convenuta nella settimana precedente a quella utilizzata dall’attrice aveva avanzato proteste ad esso tour operator; che non è vero che vi fosse stata una carenza di acqua dall’inizio del mese di agosto, né che fosse mancata del tutto l’erogazione durante il soggiorno dell’attrice; che la siccità che aveva colpito Budva era stata gestita dalle autorità locali assicurando la somministrazione dell’acqua a tutti gli alberghi e che il fenomeno, aggravatosi durante la prima settimana di agosto, aveva creato disguidi anche agli alberghi; che comunque questi ultimi avevano operato cercando di evitare i disagi; che il fenomeno della siccità, imprevisto ed inevitabile, non può addebitarsi alla responsabilità di essa ditta, che comunque aveva posto in essere ogni sforzo; che trattasi di forza maggiore; che l’attrice avrebbe potuto immediatamente ripartire invece di attendere il giorno 30; che il rientro non era stato comunicato ad essa convenuta; che le doglianze circa l’orario del ristorante non erano fondate non avendo l’attrice avvertito né essa convenuta né l’albergo dell’ora dell’arrivo; che comunque era stata offerta la cena in camera, rifiutata dalla A.; che a seguito delle lamentele circa l’igiene della camera, essa convenuta aveva provveduto alla sostituzione della camera con altra ordinata e pulita; che comunque la rispondenza delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture alberghiere è commisurata alla normativa locale e che pertanto l’hotel a tre stelle del Montenegro non corrisponde all’hotel a tre stelle italiano, così come non corrispondono i prezzi; che l’attrice per il soggiorno ha speso solo €.291,00=; che nessuna responsabilità è addebitabile, come previsto dall’art.15 L.1084/77 ad essa convenuta; che il danno non patrimoniale non può essere considerato come derivante da inadempimento contrattuale, ex art.2059 c.c. non essendo stati lesi nella fattispecie diritti costituzionalmente garantiti; che non vi è stata lesione all’integrità della persona.
Concludeva per il rigetto della domanda ed in subordine per la declaratoria di mancanza di responsabilità di essa convenuta nella produzione dei fatti per cui è causa, e, nel caso di accertamento di avvenuta vendita di pacchetto turistico, per la condanna della sola E. Viaggi al pagamento di quanto dovuto all’attrice; in via ancor più gradata per la riduzione del quantum con compensazione delle spese.
Rimessa la causa al Coordinatore, la stessa veniva assegnata a questa giudicante.
All’udienza successiva veniva dichiarata la contumacia della E. Viaggi di A. E.. Rilevato lo spiegamento di eccezioni preliminari, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. Riservata la causa la stessa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 9.6.2008 riservando al definitivo le eccezioni sollevate. Con la stessa ordinanza veniva dichiarata la decadenza delle parti dal diritto alla prova per mancata indicazione dei testi da escutere e veniva rigettata la richiesta di riunione.
La parte attrice insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste istruttorie e depositava documentazione fotografica dello stato dei luoghi, deposito a cui si opponeva la convenuta contestandole e chiedendone lo stralcio dagli atti di causa.
Con ordinanza del 7.8.2008 veniva rigettata l’impugnativa dell’ordinanza del 9.6.2008 e veniva ammessa la documentazione fotografica attorea, già offerta in comunicazione con l’atto di citazione e comunque costituente lo sviluppo del dischetto informatico ritualmente depositato. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni: per l’attrice, “riportandosi a tutto quanto dedotto rilevato ed eccepito in atti, in particolare nelle note conclusive”; per la convenuta, “riportandosi integralmente a tutti i propri atti difensivi nonché ai verbali di causa ed in particolare alle proprie memorie….da intendersi integralmente reiterate benché non trascritte”.
La causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla s.r.l. convenuta.
Si evidenzia che il contratto stipulato dall’attrice ed allegato tempestivamente alla sua produzione, sottoscritto dalla E. viaggi di A. E., reca come intestazione “Comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” con la dicitura in caratteri più piccoli “Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell’art.6 (Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici) del decr. legisl. 111 del 17.3.1995”. Non può quindi porsi in dubbio che sia stato stipulato dalla R. D. un contratto di acquisto di pacchetto turistico, regolato dalla normativa vigente in materia alla data del 3.8.2007, cioè dagli artt. 82 e segg. del Codice del Consumo. Tale normativa prevede all’art.93 che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non è provato…”….Inoltre il secondo comma precisa che: “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. È quindi chiaro che il tour-operator, quale è la s.r.l. Prospettive 2000 è passivamente legittimato nel presente procedimento.
L’eccezione va quindi respinta, non potendosi definire “semplice intermediaria” la s.r.l. convenuta, come sostenuto in comparsa di risposta. Infatti nessuna documentazione camerale o altra equivalente è stata prodotta dalla convenuta, che attesti la natura dell’attività commerciale svolta e chiarisca quale sia l’oggetto sociale. Non è infatti sufficiente ad escludere l’attività di tour-operator il depliant che pubblicizza i “soggiorni liberi” in Montenegro, con l’indicazione “Aparthotel …” per provare che l’attrice ha preso in locazione in proprio un appartamento o una camera. Già l’indicazione della mezza pensione esclude il rapporto di locazione pura e semplice, ma è soprattutto la mancanza di una prova attestante il rapporto diretto tra l’attrice e la convenuta, tramite prenotazione autonoma da parte della A., ad escludere la fondatezza di quanto sostenuto dalla s.r.l. Prospettive 2000.
Non può infatti sussistere la figura del “mediatore” nella organizzazione delle vacanze, dopo che il Legislatore è intervenuto inquadrando la fattispecie ai sensi degli artt.82 e segg. Codice Consumo. Infatti si configura un pacchetto turistico ogni qualvolta siano presenti nel contratto l’alloggio ed i servizi non accessori, quali il vitto e l’accesso a strutture turistiche come piscine, spiagge private ecc.. Infatti non è obbligatorio che gli alberghi abbiano un ristorante e comunque nel contratto di locazione di camere d’albergo non è compreso il prezzo dei pasti.
Viceversa, nella fattispecie è evidente che i pasti erano compresi nel prezzo concordato, come provato dalle stesse ammissioni della s.r.l. convenuta circa l’orario di chiusura del ristorante la sera dell’arrivo dell’attrice; è inoltre chiaro e non contestato che vi era una piscina il cui uso era compreso nel prezzo. Pertanto la s.r.l. Prospettive 2000 deve ritenersi organizzatore del pacchetto turistico e risponde delle inadempienze contrattuali provate dalle parti.
Va rilevato che le fotografie in atti, che sono state ritualmente depositate in forma di dischetto, non contestate dalla convenuta in prima udienza, e successivamente stampate su carta, costituiscono valida prova delle condizioni igieniche in cui si trovava la stanza di albergo destinata all’attrice, condizioni da ritenersi inidonee per violazione dei più elementari principi igienici. Si evince infatti dall’esame delle fotografie lo stato di sporcizia degli accessori igienici e delle lenzuola utilizzate. Deve pertanto ritenersi giustificata la doglianza attorea circa il possibile danno alla salute implicito nel prosieguo del soggiorno presso il villaggio turistico de quo e conseguentemente legittima la risoluzione del contratto per inadempienza del tour-operator.
Va peraltro rilevato che il prezzo modesto praticato per un soggiorno di 7 giorni non poteva ingenerare nell’attrice aspettative di particolare eleganza della struttura alberghiera, ben potendosi attendere la A. un albergo vecchio, con le mattonelle rovinate e personale limitato ecc., ma pulito ed ordinato, con il normale funzionamento dei servizi igienici.
Quanto alla carenza di acqua, la convenuta ha precisato che si è trattato di un evento straordinario, affermando che “nell’estate scorsa Budva è stata colpita da un’estrema siccità che sicuramente ha comportato disagi”. La siccità quindi non è iniziata a fine agosto ma perdurava da tutta l’estate, con disagi per tutto il territorio. Pertanto era dovere del tour-operator e del venditore comunicare tale circostanza ai turisti che prenotavano il soggiorno a Budva il 3 agosto, cioè ad estate inoltrata, informandoli comunque che l’acqua era scarsa; e ciò a voler credere – ma di tanto non vi è alcuna prova in atti – che effettivamente il fenomeno si fosse aggravato particolarmente a fine agosto in coincidenza con l’arrivo della R.. È evidente che lo stato di abbandono igienico della struttura alberghiera è collegato con la carenza di rifornimento idrico, tanto più grave quanto più si allunga il periodo di siccità.
Tali considerazioni provano la fondatezza della doglianza attorea circa le inadempienze contrattuali dei convenuti e provano la legittimità della richiesta di risoluzione del contratto da parte delle turiste. Ma non può concordarsi con l’attrice circa la richiesta di restituzione dell’intero prezzo del soggiorno in quanto, come già detto, non poteva esserci una attesa di una struttura elegante perché il prezzo concordato era molto basso e quindi non si riscontra nella fattispecie una inadempienza contrattuale quanto allo stato di vetustà della struttura.
Va quindi accolta la domanda attorea di declaratoria di non esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti con la vendita del pacchetto turistico per cui è causa, ma il richiesto risarcimento va limitato ad un rimborso di quanto pagato per i tre giorni di soggiorno non goduti in €.114,00= e del prezzo di €.64,00= del biglietto di ritorno del 3.9.2007, prenotato per il traghetto delle h.22,00, non utilizzato, cioè di complessivi €.178,00=.
Quanto al danno da vacanza rovinata, va rilevato che la prova addotta è limitata alle sole fotografie eseguite, prive peraltro dell’indicazione del giorno e dell’ora in cui sono state scattate. senza alcuna prova circa gli altri elementi di disagio riferiti in atto di citazione, essendo decaduta l’attrice dal diritto relativo.
In proposito si osserva che l’ulteriore richiesta di revoca dell’ordinanza del 10.6.2008 non può essere accolta. Infatti ai sensi dell’art. 244 c.p.c. la richiesta di prova testimoniale “deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”. Pertanto deve ritenersi che senza l’indicazione delle persone da interrogare non possa considerarsi validamente richiesta la prova per testi, essendo chiaramente quello il primo requisito stabilito dal legislatore. In tal senso la Suprema Corte ha precisato che è inammissibile la prova dedotta senza indicazione dei nomi dei testi (Cass.Civ. n.2337/1995). Inoltre tale prova ai sensi dell’art. 320 c.p.c. IV comma deve essere articolata in prima udienza potendosi alla seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che non sussiste un diritto delle parti a utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie. Infatti la Suprema Corte con le sentenze n.19186/2003 e n.16939/2003 ha stabilito che la parte decade dalla facoltà di chiedere l’ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro la prima udienza e che le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza, nella quale è previsto che si propongano le richieste istruttorie. Va osservato che l’art. 244 c.p.c. nella formulazione abrogata con l’art.89 L.353/90 prevedeva che le parti potessero ottenere dal G.I. un termine perentorio per “formulare o integrare tali indicazioni”, cioè che vi potesse essere una possibilità dopo la prima udienza per formulare le richieste di prova per testi. Il fatto stesso dell’abrogazione di tale comma rende chiara la volontà del legislatore di concentrare nella prima udienza le richieste di prova testimoniale, secondo la dizione di cui al I comma dell’art.244 c.p.c., cioè con l’indicazione delle persone da interrogare.
Si osserva inoltre che nessuna doglianza è stata sollevata in citazione circa gli altri servizi turistici forniti, cioè il servizio ristorante, l’accesso alla spiaggia ed alla piscina ecc., salvo quella generica riguardante le condizioni igieniche e quella relativa al costo del trasporto serale all’hotel e della chiusura del ristorante la sera dell’arrivo. Ma di tali episodi non vi è in atti alcuna prova né quanto al costo di €.58,00= pagato per il trasporto, né circa le dichiarazioni rese dall’addetto dell’E. Viaggi circa il costo previsto dello stesso.
È però evidente che la carenza di acqua, ammessa dalla convenuta, ha determinato per la R., sin dal momento dell’arrivo nella struttura alberghiera, un disagio non prevedibile che si è protratto nei giorni successivi anche se mitigato dalla possibilità di accedere alla piscina ma aggravato dalle condizioni igieniche dei servizi alberghieri. Il detto disagio ha certamente influito sulla vacanza, determinando la decisione di tornare in Italia e sicuramente rovinando in parte la vacanza. Pertanto appare equo liquidare il detto danno in complessivi €.90,00=, cioè €.30,00= per ciascun giorno di soggiorno alberghiero, dovendosi considerare anche il modico prezzo concordato per la vacanza, che di per sé poteva far dubitare sulle comodità promesse.
All’attrice va quindi riconosciuta in totale la somma di €.268,00= oltre interessi legali dal dì della messa in mora, somma che va posta a carico di entrambi i convenuti, ai sensi dell’art.93 Codice del Consumo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dell’entità del credito riconosciuto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da R. D. con atto notificato il 30.10-5.11.2007, così provvede
– dichiara sussistente il parziale inadempimento dei convenuti s.r.l. Prospettive 2000 e E. A. quanto alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico per cui è causa; e per l’effetto
– dichiara risolto il contratto per cui è causa
– condanna la s.r.l. Prospettive 2000 ed E. A., quale titolare della ditta individuale E. Viaggi, al pagamento, in solido fra loro, della complessiva somma di €.268,00=, oltre interessi legali dal dì della messa in mora, in favore di R. D., a titolo di restituzione somme quanto ad €.178,00= e di risarcimento danni quanto ad €.90,00=
– condanna i ridetti convenuti al pagamento, in solido fra loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €.698,95= di cui €.89,95= per spese, €.419,00= per diritti ed €.190,00= per onorario, oltre IVA, CAP e 12,50% per spese generali.

COMMENTO

In data 3 Agosto 2007, la sig.ra X acquistava presso l’Agenzia di Viaggi Y un soggiorno venduto dal T.O. P. a Budva, in Montenegro, presso l’Hotel Z, in mezza pensione, per 8 giorni e 7 notti dal 27 Agosto 2007 al 3 Settembre 2007.
Giunta sul luogo della vacanza, la sig.ra X incontrava gravi difficoltà per i disservizi relativi, in particolare, alla pulizia della struttura ed a causa della carenza d’acqua.
La sig.ra X si rivolgeva quindi alla corrispondente in loco chiedendo una migliore sistemazione ma, nonostante lo spostamento in altra camera, la situazione non si era comunque risolta a causa della completa carenza di acqua e le condizioni igieniche restavano critiche.
La richiesta rivolta al T.O. P. e all’Agenzia di trovare una valida alternativa risultava del tutto vana e così, in data 30 Agosto 2007, ovvero 4 giorni prima del rientro concordato, l’attrice decideva di rientrare dal luogo di villeggiatura acquistando a proprie spese il biglietto del traghetto per Bari.
In seguito, l’attrice conveniva in giudizio sia l’Agenzia Viaggi Y sia il T.O. P. per sentir dichiarare l’inadempimento o il non esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti con la vendita del pacchetto turistico e, per l’effetto, sentirli condannare al risarcimento, in solido fra loro ovvero ciascuno secondo il grado di responsabilità, di tutti i danni morali subiti a titolo di vacanza rovinata, quantificati in Euro 2.000,00, nonché all’integrale restituzione della somma di Euro 414,25, importo del prezzo pagato.
In particolare, parte attrice sosteneva che vi fosse stata una responsabilità grave per inadempimento del contratto, oltre che negligenza da parte del venditore per non aver comunicato che il luogo di vacanza, da diverse settimane, era interessato da una grave siccità.
Si costituiva il T.O. P. contestando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo lo stesso agito da semplice intermediario per la vendita della struttura alberghiera ed eccependo che, nel caso in oggetto, non era stato venduto alcun pacchetto turistico; che esso convenuto aveva esclusivamente locato all’attrice il soggiorno presso l’Hotel Z, al prezzo di Euro 291,00, per il periodo dal 28 Agosto 2007 al 3 Settembre 2007, vendendo il relativo servizio di intermediazione con la struttura alberghiera.
Nel merito, il T.O. P. respingeva ogni responsabilità in quanto il fenomeno della siccità, imprevisto ed inevitabile, non poteva imputarsi a responsabilità di quest’ultimo, che si era adoperato, in ogni modo, al fine di migliorare il soggiorno dell’attrice.
Il T.O. P. concludeva, quindi, per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la declaratoria di mancanza di responsabilità e, nel caso di accertamento di avvenuta vendita di pacchetto turistico, per la condanna della sola Agenzia di Viaggi Y al pagamento di quanto dovuto all’attrice ed infine, in via più gradata, per la riduzione del quantum.
L’Agenzia di Viaggi Y non si costituiva e ne veniva così dichiara la contumacia.
Eseguita l’istruzione della causa, il Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda attorea rilevando, in via preliminare, l’avvenuta conclusione di un contratto di acquisto di un “pacchetto turistico”, di cui il convenuto T.O. era l’organizzatore.
Al riguardo, il Giudice affermava che il contratto stipulato dall’attrice e sottoscritto dalla Agenzia di Viaggi avente come intestazione “Comunicazione di conferma di pacchetto/servizio turistico” e con la dicitura in caratteri più piccoli “Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizione dell’art.6 (Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici) del D.Lgs 111 del 1995” dovesse ritenersi un contratto di acquisto di pacchetto turistico, regolato dagli art. 82 e segg. del Codice del Consumo (1).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Ed invero, è necessario evidenziare come l’intestazione del contratto non possa considerarsi una prova dell’effettivo oggetto del contratto posto al vaglio del Giudice, il quale dovrà al contrario ricercare l’inquadramento della fattispecie contrattuale dal contenuto complessivo del contratto.
Come da orientamento costante di dottrina e giurisprudenza (2), infatti, in tema di interpretazione del contratto il Giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello eventualmente indicato dalle parti, qualificandolo secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma, per verificare se la prima corrisponda al secondo.
Nel caso di specie, la disciplina prevista dal Codice del Consumo è applicabile ai soli pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due servizi relativi a trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto o all’alloggio (3).
La fornitura separata di singoli servizi turistici (trasporto, alloggio o altri servizi) resta, al contrario, regolata dalla normativa generale e/o dalle specifiche discipline di settore.
A sostegno della propria tesi, il Giudice afferma che “si configura un pacchetto turistico ogni qualvolta siano presenti nel contratto l’alloggio ed i servizi non accessori, quali il vitto e l’accesso a strutture turistiche come piscine, spiagge private ecc.”, pertanto “l’indicazione della mezza pensione esclude il rapporto di locazione pura e semplice”.
Al contrario di quanto indicato dall’organo giudicante, si ritiene che, nel caso de quo, la fattispecie contrattuale interessata sia, sic et simpliciter, un contratto di ospitalità, nella fattispecie un contratto di albergo.
Il contratto di albergo è un contratto atipico, in quanto non direttamente regolato dal codice civile né da altre leggi speciali, a cui dottrina e giurisprudenza hanno concorso nel delineare la nozione, la natura e la funzione.
Esso è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, mediante il quale l’albergatore si obbliga ad offrire al cliente, dietro corrispettivo, l’alloggio, il vitto ed altri servizi accessori o eventuali per un più confortevole soggiorno in locali organizzati a questo scopo; è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: quella dell’albergatore è una prestazione complessa, costituita principalmente nel fornire l’alloggio e quanto sia necessario in via strumentale ovvero complementare onde adempiere esattamente alla prestazione principale e dei servizi connessi e aggiuntivi, mentre quella del cliente consiste unicamente del pagamento del prezzo e dei costi per i servizi aggiuntivi richiesti (4).
Al riguardo, le prestazioni di dare e di fare si incentrano nella concessione dell’uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori al primo, i quali, peraltro, cessano di essere tali solo allorquando rivestano per la loro natura ed entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi della stessa categoria, ed assumano per il loro costo un’importanza di gran lunga prevalente rispetto al prezzo dell’alloggio.
In tal caso, i predetti servizi acquistano una propria autonomia, potendo formare oggetto di un negozio giuridico separato.
Ne consegue che, in siffatte ipotesi, correttamente si ravvisa un contratto misto, avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere, sia le altre prestazioni, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla teoria dell’assorbimento, che privilegia la disciplina dell’elemento in concreto prevalente, in quella predisposta per l’appalto di servizi (5).
Nel caso in esame, è evidente come il servizio di mezza pensione prenotato unitamente all’alloggio in hotel non possa che rivestire un carattere strumentale ed accessorio rispetto all’obbligazione relativa all’alloggio, non rivestendo certamente un carattere di eccezionalità o un’importanza economica prevalente rispetto all’obbligazione principale, tale da integrare la fattispecie contrattuale di pacchetto turistico di cui all’art. 84 Cod. Consumo.
Da ciò, ne deriva che il T.O. P. non possa soggiacere alla responsabilità di cui alla disciplina del Codice del Consumo, non rivestendo il contratto concluso tra le parti la fattispecie di “pacchetto turistico” così come disciplinato dalla normativa di settore.
Ciò premesso, si rileva che il T.O. P debba comunque essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale, a seguito dell’accertamento della difformità tra le obbligazioni assunte in sede contrattuale ed il servizio realmente offerto, ai sensi dell’art. 1218 c.c..
La disposizione di cui all’art. 1218 c.c. pone a carico del creditore istante la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, l’allegazione dell’inadempimento e/o dell’inesattezza dell’adempimento della controparte ed il danno subito (6) ed a carico del debitore l’onere della prova di non aver potuto adempiere l’obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta, per cause a lui non imputabili.
Nel caso de quo, il Giudice di Pace ha ritenuto che parte attrice abbia dato prova dell’inesatto adempimento contrattuale attraverso la produzione di un dischetto contenente fotografie digitali dei luoghi e dei vizi contestati, seguita dalla riproduzione stampata delle medesime fotografie, comprovanti lo stato di sporcizia ed abbandono della struttura.
Nel determinare l’importo del risarcimento, richiesto da parte attrice nell’intero importo versato per la vacanza, giustamente il Giudice operava un bilanciamento tra i comprovati vizi dei servizi ed il costo complessivo della vacanza, concludendo che – sebbene il prezzo versato non potesse ingenerare in parte attrice l’aspettativa di un trattamento particolarmente elegante – ben poteva la stessa attendersi di trovare igiene e pulizia, seppur in un ambiente semplice e non ricercato.
Oltre a ciò, dagli atti di causa emergeva come la carenza di acqua avesse caratterizzato l’intera stagione estiva, non trattandosi quindi di una circostanza imprevista ed inevitabile, come riferito da parte convenuta, bensì da una situazione che doveva o avrebbe dovuto essere nota e conosciuta alle parti convenute; per tale ragione, il T.O. e l’Agenzia di viaggi, in ossequio al dovere di informazione e di buona fede nella fase di trattative contrattuali, avrebbero dovuto porre in rilievo tale condizione prima o durante le trattative di vendita del contratto turistico ricorrendo, in caso negativo, in responsabilità.
Da un punto di vista processuale, il Giudice non ammetteva invece la prova per testi richiesti da parte attrice nella seconda data di udienza, rilevando la violazione del disposto di cui agli artt. 244 c.p.c. e 320 c.p.c..
Ed infatti, ai sensi dell’art. 320 c.p.c. la prova per testi deve essere necessariamente articolata nella prima udienza potendosi alla seconda udienza procedere ad ulteriori produzioni e richieste di prova quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; ai sensi dell’art. 244 c.p.c., la richiesta di prova testimoniale deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Non avendo parte attrice provveduto a tali adempimenti né nell’atto introduttivo, né nel corso della prima udienza di comparizione, il Giudice l’ha correttamente dichiarata decaduta dal diritto di articolare nuove istanze istruttorie, non ammettendo quelle avanzate tardivamente in seconda udienza.
Eseguita dunque la fase istruttoria limitata all’esame delle prove documentali prodotte e seguendo le argomentazioni esposte, il Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda di risarcimento di parte attrice, limitandola però al rimborso di quanto pagato per i tre giorni di soggiorno non goduti ed al prezzo del biglietto per il ritorno non utilizzato, non avendo, da un lato, trovato conferma probatoria le ulteriori doglianze avanzate dall’attrice e, dall’altro lato, ritenendo necessario operare un bilanciamento tra i comprovati disservizi subiti da parte attrice ed il modico costo complessivo della vacanza.
Oltre a ciò, il Giudice riconosceva all’attrice il risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, ritenendo che i disagi accertati abbiano certamente influito sulla vacanza, rovinandola in parte.
Facendo seguito alle considerazioni precedentemente svolte circa l’inapplicabilità della disciplina speciale relativa ai contratti turistici “tutto compreso” racchiusa nel Codice del Consumo, si contesta l’applicabilità al caso di specie di tale forma di risarcimento.
Ed invero, deve ritenersi che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile esclusivamente in presenza di inadempimento (o inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso così come definito dall’art. 84 Cod. Consumo, in virtù del quale l’organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza: tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di soggiorno, in cui l’obbligazione del tour operator è quella di fornire l’alloggio promesso ed eventuali beni strumentali al suo godimento.
Al riguardo si rileva come la nota sentenza della Corte di Giustizia CE del marzo 2002 (7) abbia chiarito che, nelle ipotesi di viaggi e vacanze “tutto compreso” il viaggiatore che non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator abbia diritto, oltre alla rifusione delle spese conseguenti all’inadempimento, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario.
Trattandosi di una disciplina speciale, la stessa non potrà trovare applicazione analogica in casi non direttamente interessati o richiamati nella norma speciale, quale il contratto di albergo interessato nella vicenda in oggetto; è evidente, quindi, come non possa essere riconosciuto, in tale sede, il c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Peraltro, si ritiene che, oltre al danno patrimoniale derivato all’attrice per i giorni non goduti e per le spese di rientro anticipato, è dovuta all’attrice una ulteriore somma a titolo di risarcimento per il minore valore della prestazione offerta rispetto a quella acquistata relativa ai giorni di soggiorno usufruiti nella struttura.
Infatti, il mero rimborso dei danni patrimoniali subiti a causa dell’inadempimento del tour operator non sia, di per sé, sufficiente a ristabilire il sinallagma contrattuale violato in quanto, ripristinata l’indifferenza patrimoniale tramite la restituzione della differenza tra i giorni pagati ed i giorni goduti, nonché rimborsate le spese sostenute per il viaggio di rientro in Italia, il viaggiatore è ancora “creditore” della minor utilità tratta dai giorni di vacanza trascorsi nell’alloggio, il quale si è rivelato di qualità inferiore a quella promessa.
In tal senso, a seguito dell’accertamento del minor valore dell’alloggio rispetto a quello promesso in sede contrattuale, pare pertanto ipotizzabile la richiesta di riduzione del prezzo versato per i giorni trascorsi nella struttura, con conseguente risarcimento della differenza tra quanto versato ed il valore reale del servizio.


Note

  • 1. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), Capo II Servizi turistici, artt. 82 ss.

  • 2. Circa l’interpretazione del contratto, Cass. civ., sez. II 17-07-2007, n. 15925, Cass. civ., sez. III 09-04-2003, n. 5584 e Cass. civ., sez. III 22-06-2005, n. 13399, ai sensi della quale “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal “nomen juris” adoperato dalle parti, ma può correggere la loro autoqualificazione quando riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto. La ricostruzione data dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità allorquando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dell’attività negoziale oppure nella contrapposizione di un’interpretazione della medesima a quella del giudice di merito”.

  • 3. Ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. n. 206/2005 “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico”.

  • 4. Circa i contratti di ospitalità, vedasi I contratti di Viaggio, di E. Falletti, ne Il diritto applicato, collana diretta da G. Cassano, Ed. Cedam 2008, pagg. 177 e ss., nonché F. Morandi – M.M. Comenale Pinto – M. La Torre, I contratti turistici, in Pratica del diritto civile, collana diretta da G. Iudica, Assago, 2004, pagg. 273 ss.

  • 5. In tal senso, vedasi Cass. Cass. civ., sez. II 24-07-2000, n. 9662; Cass. civ., sez. III 22-01-2002, n. 707; Cass. civ., sez. III 28-11-1994, n. 10158.

  • 6. Per tutte, vedasi Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533

  • 7. Decisione Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 interpretativa della Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, attuata in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ed infine abrogato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE – Ipsoa Editore n. 2/2010

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