Dieselgate Volkswagen

Volkswagen, in questi giorni, ha dichiarato che chi possiede un’auto con la centralina modificata per falsare i risultati sui rilevamenti delle emissioni riceverà una lettera di richiamo: dovrebbe, quindi, provvedere direttamente Volkswagen, senza spese per il consumatore, alla sostituzione del software incriminato.

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Al momento, però, non si sa quali possano essere gli effetti della “sostituzione” del software: ed infatti, in primis, ancora non si ha la certezza che tale sostituzione sia sufficiente a sanare il difetto di conformità delle vetture “taroccate” o se tale modifica avrà ripercussioni negative sulle prestazioni della macchina, con la conseguenza che i consumatori potrebbero aver acquistato una vettura qualitativamente differente da quella pubblicizzata e venduta.

Comunque, se le soluzioni adottate da Volkswagen non dovessero risolvere il problema emerso, i consumatori potranno pretendere che venga applicata la normativa di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, di cui si evidenziano le parti che più interessano:

  • “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
  • 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  • 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  • 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  • 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  • 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  • 7. Il consumatore puo’ richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
    a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
    b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  • 8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  • 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  • 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da’ diritto alla risoluzione del contratto.”

Pertanto, nel caso in cui a seguito delle modifiche che Volkswagen apporterà – gratuitamente – sui veicoli su cui è stato apposto il software contestato per riportarle alla legalità, l’autoveicolo presentasse notevoli difformità (di consumi, di prestazioni ecc.) rispetto alle caratteristiche pubblicizzate prima dell’acquisto, il consumatore potrà chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente restituzione del veicolo a Volkswagen e rimborso da parte della casa automobilistica del prezzo di acquisto.

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