Allagamento fotocamera subacquea: il venditore è tenuto al risarcimento del danno

Tra subacquei si dice: “la domanda non è SE, ma QUANDO”, in riferimento alla possibilità di allagare la propria fotocamera subacquea.

Solitamente – per la legge di Murphy – tale temuta circostanza si verifica alla prima immersione della vacanza, in modo da impedire del tutto al subacqueo-fotografo di immortalare i fondali della meravigliosa meta di vacanza prescelta.

Naturalmente, nel caso in cui l’allagamento sia dovuto d una distrazione del proprietario nella manutenzione o nella chiusura della custodia stagna, non potrà prendersela che con sé stesso e ripromettersi di stare più attento la prossima volta; ma nel caso in cui non abbia nulla da rimproverarsi in quanto dovuto ad un difetto della macchina?

fotografia subacquea

Questo è quanto accaduto ad un subacqueo che, in vista di un viaggio alle Maldive con la famiglia, ha acquistato per l’importo di Euro 346,43 un modello di fotocamera subacquea garantita per immersioni fino ad una profondità di 10 metri.

Sicuramente non trattavasi né di una fotocamera subacquea professionale né di macchina per fotografi subacquei esperti ed appassionati, ma ad ogni modo la casa produttrice garantiva il suo funzionamento fino a 10 metri di profondità.

Pochi giorni dopo l’acquisto il subacqueo utilizzava la macchina che si allagava e cessava di funzionare.

Al rientro dal viaggio, l’acquirente scriveva al venditore per lamentare l’accaduto e veniva da questi indirizzato ad un primo Centro Assistenza il quale, pur riscontrando il danno da infiltrazione d’acqua, negava l’assistenza.

L’acquirente si rivolgeva allora ad un secondo Centro di Assistenza che respingeva la richiesta in quanto “le problematiche dovute ad infiltrazione di acqua non rientrano nelle condizioni di garanzia” (!!!).

Infine, l’acquirente rivolgeva una formale diffida al venditore, il quale negava anch’esso la sostituzione e/o il risarcimento del danno lamentando un “uso improprio” del bene.

L’acquirente si rivolgeva allora al Giudice di Pace di Roma per vedere riconosciuti i suoi diritti ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto fondate le domande dell’attore.

In primis, ha rilevato che, trattandosi di fotocamera subacquea, non fosse dato a comprendere come si fosse potuto negare all’attore sia l’assistenza in garanzia, sia la sostituzione del bene per un guasto causato proprio da infiltrazioni di acqua, circostanza riconosciuta da entrambi i Centri Assistenza ai quali l’attore si era rivolto.

Ciò configura un evidente inadempimento contrattuale del venditore convenuto il quale, ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo, avrebbe dovuto provvedere immediatamente alla riparazione o sostituzione del bene stante il vizio di fabbricazione da cui era affetto.

Recita infatti l’articolo citato: ”Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (…), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (…). Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta”.

Accertato l’inadempimento del venditore, il Giudice passava poi alla quantificazione del danno subito dall’attore.

Senz’altro riconosceva il diritto dell’attore a vedersi rimborsato il prezzo pagato per l’acquisto del prodotto difettoso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Per quanto riguardava il danno morale, dopo aver sottolineato come lo stesso potesse configurarsi solo in determinati casi previsti dalla legge, con una motivazione che può anche risultare forzata, attribuiva rilevanza costituzionale al danno subito dall’attore, riconoscendo altresì il diritto di quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno morale.

Riteneva infatti il Giudice adito che “i momenti ed i ricordi perduti e non immortalati in fotografie non potranno essere restituiti all’attore e ciò determina una violazione del principio costituzionale sancito dall’art. 2 della Costituzione che <<riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>. Il fatto illecito in esame ha, dunque, vulnerato un diritto alla persona direttamente tutelato dalla Costituzione e, quindi, ai sensi dell’art. 2059 c.c., deve trovare ristoro il danno non patrimoniale subito, che si ritiene di liquidare in via equitativa in € 800,00”.

In definitiva, il Giudice di Pace di Roma, accertato l’inadempimento del venditore alle obbligazioni assunte con la vendita della fotocamera, lo condannava a risarcire all’attore l’importo complessivo di Euro 1.146,43 oltre interessi legali e oltre alle spese del giudizio, liquidate in Euro 865,47 oltre accessori di legge.

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avvoato per la subacquea