Diffamazione in videocall: non è reato

Il reato di diffamazione

La diffamazione si realizza quando un soggetto “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.

Detto reato si può configurare attraverso diverse forme ossia per iscritto, verbalmente, a mezzo stampa, video, internet ecc.

Concentrando l’attenzione sulla diffamazione verbale è necessario che l’evento rappresentato dalla lesione dell’altrui reputazione (es. accuse di atteggiamenti riprovevoli contrari al vero) si realizzi mediante la diffusione dell’espressione lesiva comunicando con più persone, ossia divulgata in maniera tale da raggiungere almeno due persone, tra cui non deve essere compreso il destinatario dell’offesa.

Diffamazione videocall reato

L’aspetto della presenza dell’offeso

Fatte tali premesse, occorre chiedersi cosa succede se l’espressione diffamatoria viene pronunciata in presenza di più persone, tra cui anche il diffamato.

Si pensi ad esempio al caso di una riunione di lavoro nel corso della quale un partecipante lancia pesanti accuse all’indirizzo di un collega di lavoro, presente alla stessa riunione.

Tale condotta realizzava il reato di ingiuria – oggi depenalizzato – che puniva colui che “offende l’onore o il decoro di una persona presente” con la previsione di un’aggravante “nel caso in cui l’offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Pertanto, la presenza dell’offeso impedisce la configurazione del reato di diffamazione.

L’aspetto della presenza dell’offeso adattato ai moderni sistemi tecnologici

Il risultato non cambia se la riunione, nel corso della quale si verifica l’offesa, non avviene con la presenza fisica (ossia nello stesso luogo) di offeso e spettatori, bensì nel corso di videoconferenze che consentono di mettere in contatto tra loro più soggetti in tempo reale, sebbene non fisicamente presenti nello stesso luogo.

La Corte di Cassazione con sentenza – Cass. Pen. Sez. V, 4/03/21 n. 13252 – ha ribadito che “se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione a distanza (o da remoto) tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).”  

Conclusioni

Prima di proporre querela per diffamazione, occorrerà quindi fare attenzione alle modalità dell’offesa, con particolare riferimento alla presenza contestuale del destinatario delle espressioni (anche se non fisicamente presente ma collegato da remoto).

In questo caso infatti, non c’è diffamazione ma semmai ingiuria, condotta non più prevista come reato dal nostro ordinamento.

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