Dirigenti: inquadramento nella relativa qualifica contrattuale

Con sentenza n. 5809 del 10.3.2010 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, in presenza dei requisiti propri della categoria di dirigente, spetta al prestatore di lavoro il diritto all’inquadramento nella relativa qualifica contrattuale.

In linea generale, ripercorrendo l’insegnamento della Suprema Corte, si può affermare che sia dirigente colui che, preposto alla direzione dell’impresa o di un suo ramo o settore autonomo, esercita funzioni di elevata responsabilità e connotata da ampi poteri decisionali, che lo mettono in condizione di influenzare la vita stessa dell’azienda o di una sua parte autonoma.
In questi termini, ha osservato la Corte di Cassazione che la figura professionale del dirigente è caratterizzata dall’autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’intera impresa o anche di una parte autonoma di essa.
Nel concetto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, il dirigente si caratterizza per il ruolo eminentemente direttivo e decisionale delle mansioni ricoperte, che esercita in maniera autonoma e discrezionale, con il solo limite di attenersi alle finalità aziendali, nonché per l’incidenza delle sue decisioni sullo sviluppo e sull’andamento stesso dell’impresa.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte, deciso con la sentenza n. 5809 del 10.3.2010, si riferiva ad un dipendente che, seppur inquadrato nella categoria impiegatizia, deduceva di essere stato preposto a più servizi aziendali, in condizione di ampia autonomia decisionale, con gestione di un considerevole fatturato e con il coordinamento di numerose unità lavorative sia dipendenti che esterne. Sulla scorta di questa ricostruzione, deduceva il dipendente che le suddette mansioni avessero natura dirigenziale, ragion per cui si richiedevano per via giudiziale il riconoscimento della relativa categoria di inquadramento contrattuale ed il versamento delle conseguenti differenze retributive maturate in ragione della qualifica superiore.
La Corte di Cassazione, sul presupposto della intervenuta dimostrazione degli elementi di fatto sul contenuto delle attività disimpegnate dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro, riconosce la categoria dirigenziale. A tale proposito, precisa la Suprema Corte che il diritto al superiore inquadramento contrattuale non può essere escluso dalla differente qualificazione formale attribuita dal datore di lavoro, ma dipende, invece, dal contenuto effettivo delle responsabilità attribuite al lavoratore.
In contrario avviso, si legge nella sentenza n. 5809 del 10.3.2010, si finirebbe per subordinare il riconoscimento della categoria di dirigente ad un atto discrezionale del datore di lavoro, ciò che implicherebbe la violazione del principio di effettività, ovvero di quella regola per cui deve esservi corrispondenza tra la qualifica di inquadramento del lavoratore e le mansioni dallo stesso svolte.
Discende dall’applicazione di questa regola, secondo la pronuncia della Suprema Corte, che anche con riferimento al livello apicale di inquadramento, allorquando sia dimostrato che le mansioni esercitate corrispondono ad una posizione dirigenziale, al prestatore di lavoro spetta il diritto ad essere inquadrato nella qualifica di dirigente.

 

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci:

info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *