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Diritto di “maternità” del padre libero professionista

La tutela della maternità ha subito negli anni profondi cambiamenti miranti ad ottenere una parità di trattamento per entrambi i genitori, finalizzata al primario interesse del minore.
Ed infatti, se originariamente la tutela della maternità era stata concepita sostanzialmente a protezione della salute e dell’interesse della donna, l’estensione del diritto dell’astensione al lavoro e dell’indennità di maternità anche in caso di adozione ed affidamento e il riconoscimento dei medesimi diritti al padre lavoratore in sostituzione della madre, sono tutele esplicitamente rivolte alla protezione dei bisogni e delle necessità del minore.
Il decreto legislativo n. 151 del 2001 rappresenta il punto finale di questa trasformazione, poiché raccoglie e organizza sistematicamente tutta la normativa in materia nonché i contributi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, recependo e sancendo la parità e l’uguaglianza dei diritti tra madre e padre e tra genitori biologici e genitori adottivi o affidatari di minori.
Tale decreto sancisce infatti il diritto al congedo di maternità alla madre biologica, ma anche alla madre adottiva o affidataria di minori ed estende gli stessi diritti al padre lavoratore, ove la madre non voglia o non possa usufruire di tale diritto o qualora la medesima non possa assistere la prole per gravi motivi.
Il decreto in esame equipara, altresì, i diritti delle madri lavoratrici dipendenti a quelli delle madri lavoratrici autonome o libere professioniste, in quanto iscritte ad enti di previdenza, stabilendo anche in questa ipotesi il diritto all’indennità di maternità pure in caso di adozione ed affidamento.
Senonchè, tale previsione non è stata estesa ai padri lavoratori autonomi, restando agli stessi preclusi i diritti inerenti all’astensione dal lavoro e l’indennità di maternità. Infatti, il congedo di maternità disciplinato dall’art. 28 del decreto 151/2001 è riferito al padre che eserciti una professione di lavoratore dipendente, mentre non vi è alcuna previsione inerente al lavoratore autonomo o libero professionista.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza dell’11/10/2001 n. 382, ha inteso colmare questa lacuna legislativa, ritenendola altamente lesiva del diritto alla libera organizzazione del nucleo famigliare e dell’interesse del minore.
Pertanto, ha sancito l’illegittimità degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001 “nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima”.
Spetterà poi al legislatore predisporre un dispositivo per l’attuazione di tale diritto.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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