Disposizioni in materia di professioni non organizzate: istruttori e guide sub? Approfondimento

In data 14/1/13 è stata emanata la Legge n. 4 relativa alle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/1/2013. (Vedi prima pubblicazione).

Tale legge si propone di disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi, cioè le attività economiche volte alla prestazione di servizi ed opere a favore di terzi, esercitate abitualmente o in modo prevalente mediante il lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.


Immagini di un corso di subacquea in piscina con istruttore sub e allievi.

Dalla lettura del testo appare evidente che tale legge mira a:

  • Disciplinare le professioni, nel senso di darne un’armonia unitaria ed un inquadramento normativo;

  • Qualificarle, nel senso di incentivare misure di associazione ed aggregazione tra i professionisti, dirette ad incentivare forme di autoregolamentazione, accertare e certificare il possesso di determinati requisiti professionali, accertare e certificare la conformità della prestazione professionale a norme tecniche UNI ISO;

  • Sanzionare eventuali informazioni inveritiere sul possesso delle competenze, dei requisiti e delle certificazioni di qualità dichiarate nonché le forme di pubblicità ingannevole.

Dall’esame della normativa si evince come la stessa non imponga particolari adempimenti per lo svolgimento delle professioni a cui è diretta, né richiede il possesso di particolari qualificazioni di competenza o certificazioni di qualità.
Le legge infatti dispone che l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
La professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
L’unico adempimento previsto per lo svolgimento delle professioni disciplinate dalla presente legge, è l’obbligo di contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
Nell’ottica di qualificare le professioni che disciplina, la normativa in esame incoraggia la costituzione di associazioni professionali di categoria di natura privatistica fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche che si sono date, agevolando così la scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono richiedere, garantire, certificare e controllare che i propri associati possiedano e mantengano determinati standard professionali e qualitativi, anche promuovendo la formazione permanente continua dei propri iscritti, vigilando sulla condotta professionale dei medesimi e prevedendo sanzioni per eventuali violazioni.
La legge prevede inoltre la formazione di forme di aggregative delle associazioni, con funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse, con il compito altresì di rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche ed istituzionali.

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che rappresentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, con particolare riferimento a:

  1. atto costitutivo e statuto;

  2. precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;

  3. composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

  4. struttura organizzativa dell’associazione;

  5. requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

  6. assenza di scopo di lucro.

Nei casi in cui le associazioni autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi,
l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

  1. il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

  2. l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

  3. le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

  4. la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

  5. l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN
    ISO 9001 per il settore di competenza;

  6. le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale ed agli standard qualitativi da esse richieste agli iscritti.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa:

  1. alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

  2. ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

  3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

  4. alle garanzie fornite dall’associazione all’utente;

  5. all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

  6. all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione di qualità da parte di un ente accreditato.

Si evidenzia peraltro che dette attestazioni non rappresentano un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
La legge demanda al Ministero dello sviluppo economico compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni.
La pubblicazione di informazioni non veritiere rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che disciplina i caratteri della pubblicità con particolare riferimento alla pubblicità ingannevole e comparativa, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Nello specifico, il Codice del Consumo prevede che qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale allo scopo di promuoverla deve essere palese, veritiero e corretto.
Si considera quindi ingannevole – e dunque vietata – la pubblicità che sia idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico e/o ledere un concorrente.
In caso di pubblicità ingannevole, i concorrenti, i consumatori o le loro associazioni, oltre ad altri organismi pubblici, potranno richiedere l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale potrà inibire gli atti di pubblicità illecita e disporre l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 100.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

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