Il decreto “Sblocca Italia”: potenziate le procedure per il recupero crediti

Continua e si conclude con questo articolo il commento alle novità introdotte con la riforma della normativa previgente attuata dal D.L. 132/14 e ritenute maggiormente significative, in tema di processo esecutivo.
Il filo conduttore delle nuove disposizioni va ricercato nell’attribuzione di maggior efficacia agli strumenti di esecuzione forzata a disposizione del creditore per rendere vita difficile ai debitori esecutati che in passato riuscivano a sottrarsi ai propri obblighi di pagamento attraverso intuitive prassi elusive, poste in essere al solo scopo di impedire al creditore di veder soddisfatte le sue legittime ragioni di credito.
Occorrerà aspettare per comprendere se dette nuove misure “sul campo” consentiranno di raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Nuovo Foro competente

Muta il Foro competente per l’espropriazione forzata dei crediti – pignoramento presso terzi – che si colloca (salvo l’ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione) non più nel circondario del Tribunale del luogo di residenza del terzo, ma in quello di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

Nuove procedure per la ricerca dei beni o dei crediti da pignorare

La riforma va a toccare proprio uno dei punti deboli della previgente normativa, ossia la problematica della ricerca dei beni dell’esecutato da sottoporre a pignoramento, nelle forme di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi a seconda della natura degli stessi.
Sarà compito dell’Ufficiale Giudiziario e non più del creditore istante eseguire dette ricerche, sgravando quest’ultimo dai costi per lo svolgimento di tali attività a soggetti specializzati e consentendo all’Ufficiale di usufruire anche di collegamenti diretti che in futuro dovranno essere garantiti con le suddette banche dati.
È interessante notare come sia ampia la possibilità di “consultazione” che va dalla anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei conti correnti, del PRA, di quelle degli Enti previdenziali, consentendo quindi di rintracciare non solo beni ma anche crediti sottoforma di crediti da lavoro ecc.
Qualora dette ricerche abbiano avuto esito positivo, se il risultato consiste nell’individuazione di un solo bene e questo si trova nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, questi dispone d’ufficio alla sua materiale localizzazione al fine di sottoporlo al pignoramento, anche attraverso apposita intimazione – sanzionata penalmente – rivolta al debitore esecutato.
Se le ricerche hanno consentito di rinvenire un credito del debitore esecutato, l’ufficiale giudiziario anche in questo caso d’ufficio, con apposita notifica, darà avvio alla procedura di pignoramento presso terzi.
Se le ricerche, invece, hanno consentito di ritrovare più beni, più crediti, oppure beni e crediti, spetterà al creditore la scelta su cosa pignorare.
Per incentivare l’efficienza degli ufficiali giudiziari nella ricerca dei beni, viene previsto un bonus ossia un ulteriore compenso in busta paga (rientrante nelle spese di esecuzione) fissato in misura variabile in base al ricavato ed al tipo di procedura azionata, privilegiando proprio la procedura di ricerca telematica promossa dall’ufficiale giudiziario.
Fin tanto che non verranno emanati i decreti ministeriali per regolare le modalità di accesso a tali banche dati al fine di contemperare le opposte esigenze della privacy, il creditore mediante apposita istanza avanzata al Presidente del Tribunale, potrà eseguire detti accessi personalmente senza poter ancora ricorrere all’ausilio dell’ufficiale giudiziario.

Nuove procedure per il pignoramento presso terzi

Accanto alle novità relative al Foro competente, si segnala la possibilità della notifica anche a mezzo PEC dell’atto di citazione presso terzi, nonché la soppressione dell’obbligo per il terzo di comparire in udienza per rendere l’apposita dichiarazione, in passato obbligatoria per i crediti di lavoro.
Pertanto, in ogni caso, con l’entrata in vigore della riforma, la dichiarazione del terzo dovrà essere comunicata direttamente al creditore, senza la necessità di dover comparire in udienza.

Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *