Il fondo di garanzia nel nuovo codice del consumo

Il Codice del Consumo, entrato in vigore il 25 ottobre 2005, ha cercato di porre fine alla frammentazione legislativa che fino a pochi anni fa caratterizzava la tutela del consumatore nel nostro paese.
La nozione di “consumatore” continua ad essere delineata nell’interpretazione restrittiva della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si tratta quindi di quella figura che, nella relazione intercorrente tra professionisti e “non” professionisti, si trova in posizione di inferiorità, quale soggetto debole del rapporto giuridico.
Il Codice del Consumo è pertanto intervenuto al fine di riorganizzare, in un unico testo, quella che è la tutela prevista dal nostro ordinamento a favore del consumatore. Consumatore che, nel capo II, del titolo IV, dello stesso Codice, viene identificato nel TURISTA.
Gli articoli da 82 a 100 del Codice del Consumo disciplinano infatti i “Servizi Turistici” (sostanzialmente riproducendo il D. Lgs. 111/95, introdotto in recepimento della Direttiva comunitaria 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ad i circuiti “tutto compreso”).

Il Fondo di Garanzia (art. 100 del Codice del Consumo) fa espressamente riferimento alla possibilità per il turista-consumatore di fare domanda al Ministero della Attività Produttive per poter ottenere il rimborso di quanto pagato, il rimpatrio in caso di viaggi all’estero, nonché un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Detto Fondo, istituito al fine di tutelare il contraente debole (turista) in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore (tour operator o agenzie di viaggio), è stato introdotto con il D. Lgs. 111/95 (art 21) in recepimento del’art. 7 della Direttiva 90/314/CEE, articolo che imponeva all’organizzatore e/o venditore di “dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore”.
In realtà il legislatore italiano ha recepito l’art. 7 della direttiva comunitaria con due diverse disposizioni, gli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 111/95: “Assicurazione” e “Fondo di garanzia”.

Attualmente il Fondo di garanzia è finanziato dagli stessi operatori del settore turistico tramite i premi assicurativi versati. Il 2% delle polizze assicurative stipulate per la responsabilità civile da tour operator e agenzie di viaggio viene direttamente versato da parte delle compagnie assicurative alla tesoreria provinciale dello Stato, alimentando così il Fondo nazionale di garanzia.

Il consumatore che acquista un pacchetto turistico “tutto compreso”, al fine di poter usufruire del Fondo di garanzia deve quindi accertarsi che l’operatore turistico al quale si rivolge (normalmente l’agenzia di viaggi) sia in possesso dell’autorizzazione regionale, con numero di licenza e anno di rilascio.

Il consumatore, che molto spesso non sa nemmeno dell’esistenza di detto Fondo, per poter accedere allo stesso deve però adempiere ad alcune incombenze:

  • fare domanda entro tre mesi dal rientro al Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale del Turismo, Comitato di gestione del Fondo di garanzia, Via Molise 2, 00100 Roma;

  • allegare il contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta di pagamento ed ogni ulteriore elemento utile volto a comprovare la mancata fruizione del servizi dovuti.

Nonostante sia tutt’oggi consigliabile al turista di verificare che il tour operator o l’agenzia di viaggio non sia un operatore c.d. “ABUSIVO”, ovvero sprovvisto della regolare autorizzazione, possiamo affermare come in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice del Consumo la tutela del contraente debole risulti notevolmente ampliata.

Il nuovo Codice del Consumo all’art. 82, riprendendo l’art. 1 del D. Lgs. 111/95, pone un’importante modifica: non menziona più la necessità della regolare autorizzazione, estendendo così l’applicazione della normativa e allargando l’ambito di operatività della tutela.

Possiamo pertanto auspicare come oggi il turista-consumatore che inconsapevolmente acquista un pacchetto turistico presso un agenzia di viaggi non avente la regolare autorizzazione, e quindi “abusiva”, molto probabilmente, in caso di insolvenza o di fallimento della stessa, potrà ugualmente proporre domanda per accedere al Fondo di Garanzia.

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