In quarantena dopo le vacanze all’estero? Il licenziamento è giustificato

Se si deve rimanere in quarantena dopo delle vacanze all’estero, il datore di lavoro può decidere di licenziare per giusta causa.

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Quarantena dopo le vacanze all’estero: il caso di Trento

Il Tribunale di Trento ha di recente statuito in merito alla legittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice per reiterate assenze a vario titolo e, in particolare, per essere rimasta assente per 14 giorni per osservare la quarantena obbligatoria per legge dopo essere rientrata da un viaggio in Albania.

Questi i fatti che non sono stati contestati:

a) la lavoratrice aveva richiesto ed ottenuto di poter usufruire di un periodo di ferie dal 3 al 16 Agosto 2020; 

b) in tale periodo si sia era recata in Albania;

 c) il suo rientro in Italia era avvenuto il giorno 27.08.2020; 

d) nei giorni del 17,18 e 19.08.2020 la lavoratrice aveva usufruito dei permessi ex L.104/1992; 

e) la lavoratrice aveva, poi, chiesto di godere del congedo per malattia della figlia dal 20 al 26.08.2020; 

f) al suo rientro in Italia – in data 27.08.2020 – la lavoratrice non era potuta rientrare al lavoro immediatamente dovendo osservare il periodo prescritto di isolamento fiduciario per 14 giorni, fino al 9.09.2020.

Secondo il Giudice, “la ricorrente, nel momento in cui si recò in Albania per trascorrere le proprie ferie era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro in Italia non avrebbe potuto ritornare al lavoro immediatamente al termine del periodo feriale, dovendo osservare, per il fatto di essersi recata in Albania, un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario. Elle, quindi, si è posta per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta, ossia subito dopo la fine del periodo di ferie. La sua assenza dal lavoro per 14 seppur dovuta alla necessità di adempiere all’obbligo pubblicistico di isolamento fiduciario non può considerarsi giustificata”.

Aggiunge, poi, che l’esigere che la ricorrente si astenesse dall’effettuare il viaggio in Albania “non costituisce un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruire delle ferie. Basti pensare che il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare perdurante situazione di pandemia, ha comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia il sacrificio di numerosi diritti della personalità, in particolare di libertà civile, anche tutelati a livello costituzionale”.

licenziamento per giusta causa

Licenziamento per giusta causa

Come noto, in caso di licenziamento, la giusta causa si configura come una lesione grave e irreparabile dell’elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, in conclusione “la condotta di cui la ricorrente si è resa responsabile, e consistita nel porsi colpevolmente nella necessità di rimanere assente dal lavoro per 14 giorni, integra una giusta causa di licenziamento”.

Queste le motivazioni del Giudice espresse nell’ordinanza del 21.01.2021. 

Attendiamo di vedere se la decisione verrà confermata nel giudizio di merito.

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