Incidente stradale: risarcita anche l’amante del defunto

Risarcimento danni da incidente stradale: perché l’assicurazione ha risarcito sia la moglie che l’amante del defunto?

Il fatto

Un operaio di circa 40 anni, sposato e con un bambino piccolo.

La moglie di quest’ultimo lavora fuori città ed è spesso assente. Il marito decide di intraprende una relazione extraconiugale.

L’uomo, quindi, conduce due vite parallele: una con la moglie e una con l’amante con la quale, viste le assenze della moglie, convive ben 3 giorni a settimana.

Così fino al giorno dell’incidente, purtroppo mortale.

A quel punto, le due donne scoprono la verità sulla doppia vita condotta fino a quel momento dall’uomo.

Entrambe decidono, però, di fare richiesta di risarcimento del danno c.d. parentale all’assicurazione che è costretta a risarcire entrambe.

Ma perché?

danno parentale

Vediamo cos’è il danno parentale

Il danno parentale consiste nel “vuoto esistenziale” da parte dei familiari, il non poter più godere della presenza del defunto e del non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà, che caratterizzano un sistema di vita che viene stravolto.

La giurisprudenza ha esteso i soggetti che posso presentare richiesta di risarcimento del danno parentale, oltre al coniuge anche al partner unito civilmente o al compagno (anche non convivente).

Ai fini della richiesta di risarcimento del danno non basta, però, essere un “familiare” della vittima, ma occorre provare l’effettività e la consistenza della relazione.

Nel caso di cui ci stiamo occupando l’amate è riuscita a dimostrare – al pari della moglie – che anche la sua relazione con il defunto era stabile e duratura, che avevano dei progetti di vita futuri insieme, progetti che l’incidente ha distrutto.

L’assicurazione si è così trovata costretta a risarcire entrambe per la perdita.

studio legale zambonin

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