La diffamazione a mezzo internet

L’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata previsto e punito dall’art. 595 c.p. comma 3.
Per la consumazione del reato in questione è sufficiente che un soggetto inserisca l’informazione disvoluta dall’ordinamento in un qualsiasi spazio web (es. testata giornalistica on line) messo a disposizione da un provider, per il tramite di un server.
Non occorre poi alcuna identità di tempo né di spazio tra l’autore del reato, ossia tra colui che “pubblica” la notizia o l’articolo ed i potenziali fruitori dello stesso che possono trovarsi a grandi distanze tra loro e venire a conoscenza dello scritto anche molto tempo dopo, ossia quando, per mezzo dei propri terminali, si connetteranno al sito sul quale si trova pubblicato lo scritto diffamatorio.
Queste “nuove tecnologie” che abbattono ostacoli del tempo e dello spazio, avvicinando tra loro soggetti che si trovano agli estremi del globo terrestre, creano non pochi problemi da un punto di vista giuridico, ove spesso all’evoluzione tecnologica non segue un’altrettanto rapida evoluzione del diritto il quale è costretto ad adeguarsi, “prendendo a prestito” delle fattispecie e degli istituti tradizionali e non certo concepiti per le nuove tecnologie.
E quindi, il reato di diffamazione a mezzo internet viene perseguito ricorrendo all’art. 595 del codice penale denominato “diffamazione” nella sua forma aggravata di cui al comma 3°, tradizionalmente utilizzato per la diffamazione a mezzo stampa.
Ma i problemi si presentano quando si tratta di individuare, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il locus commissi delicti.
Avuto riguardo alla diffamazione a mezzo stampa il reato si consuma nel luogo di percezione della notizia lesiva dell’onore, che per costante giurisprudenza viene fatto coincidere con il luogo della pubblicazione della testata giornalistica.
Nel caso di internet, il luogo di percezione coinciderà con il luogo della connessione dei vari utenti di internet e pertanto non potrà che farsi coincidere con quello dell’immissione della notizia nella rete.
Tale luogo è di difficilissima identificazione, potendosi trovare persino in un Paese estero, ma tale circostanza non potrà far venir meno la rilevanza penale della condotta quando la notizia venga percepita da utenti italiani (Cass. Pen. Sez. V sent. 4741/00).
Pertanto, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Cass. Pen. Sez. I 26-04-2011 n. 16307 – chiamata a redimere un conflitto di competenza sollevata dal Gup di Roma e dal Gup di Milano, in tema di diffamazione telematica, osservando che in casi del genere sia impossibile utilizzare criteri “oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia della rete, di accesso del primo visitatore, concludeva per l’inapplicabilità delle regole stabilite negli articoli 8 e 9 1° comma c.p.p.”.
Ed inoltre continua la Corte, “attesa le peculiari modalità di diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito web, non può neppure sostenersi l’automatica trasposizione dei criteri fissati per i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa impropriamente valorizzando, al riguardo, le indicazioni in ordine al “luogo di stampa” e a quello di “registrazione” della testata giornalistica contenute sul portale on line.
Pertanto, in conclusione, la Corte ritiene di ripianare il conflitto ricorrendo ai criteri suppletivi fissati nel 2° comma dell’art. 9 c.p.p., ossia individuando quale giudice competente quello del luogo di domicilio dell’imputato.
In pratica, occorrerà rifarsi al luogo di domicilio del responsabile della testata giornalistica on line nell’ambito della quale è apparso l’articolo diffamatorio.

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