La regolamentazione della subacquea – ricreativa in base alla normativa vigente: le leggi nazionali

Ad oggi, in Italia, non c’è una legge-quadro, a differenza di altre discipline (ad esempio la guida alpina), che regoli le attività della subacquea – ricreativa e che istituisca le figure professionali della guida e dell’istruttore. Negli anni scorsi sono stati presentati diversi disegni (o proposte) di legge in Parlamento, ancora tutti in fase di esame.

Le leggi nazionali

Come abbiamo visto, non esiste nel nostro Paese una legge-quadro che regolamenti l’attività subacquea – ricreativa, la quale, preme dirlo, trattasi di un’attività libera che può essere esercitata nel rispetto di una generale normativa, riferita più che altro all’obbligo di segnalazione in mare.
Non esiste pertanto una legge dello Stato che imponga il conseguimento del brevetto per la pratica di tale attività, come per noleggiare l’attrezzatura piuttosto che per la ricarica della bombola. Chiunque, anche un autodidatta, può noleggiare l’attrezzatura e immergersi liberamente con autorespiratore in acque interne o marine, anche da solo (contravvenendo senza conseguenze legali ad una delle principali regole nella subacquea e cioè non immergersi mai da soli), ovunque non vi siano restrizioni in ambito locale, quali ordinanze o regolamenti che impongono particolari divieti.
In data 29 luglio 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto n. 146, quale Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” (GU n. 222 del 22-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 223), che disciplina anche l’attività subacquea. Prima di entrare nel merito di quanto disposto da tale decreto ministeriale occorre rilevare che nel sistema delle fonti del diritto esso prevale, in caso di contrasto, esclusivamente su atti di rango inferiore quali le ordinanze delle capitanerie di porto, le ordinanze comunali o degli Enti parchi. Opera difatti in via subordinata alla legislazione regionale (essendo la legislazione statale quasi inesistente) e la integra ove questa non disponga direttamente.
In termini applicativi quindi non opera in tutto il territorio nazionale laddove eventuali leggi regionali dispongano altrimenti.

L’unica norma statale che in qualche modo regola l’attività subacquea, come vedremo, è data dall’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, espressamente richiamato dall’art. 91 del decreto ministeriale in esame, per quanto concerne l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione. I d.p.R. emanati prima della legge 400/1988 sull’ordinamento del governo, come abbiamo già avuto modo di rilevare, conservano valore di atti aventi forza di legge. La fonte normativa di cui all’art. 130 perciò è di rango tale da non poter essere derogata dai decreti ministeriali (o dalle ordinanze delle amministrazioni locali), al quale invece debbono uniformarsi, e quindi applicabile, evidentemente, su tutto il territorio nazionale [1].
Bisogna anche osservare che tale decreto, attuativo, in primis, di norme che regolano la nautica da diporto, attiene all’attività subacquea – ricreativa limitatamente alle “Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”, titolo del capo III. Regola quindi solo indirettamente l’attività subacquea, agli articoli 90 e 91, tra una serie di norme che riguardano principalmente l’attività da diporto [2].
L’art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza), stabilisce, oltre che la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, le ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità da diporto impiegate come unità appoggio nel corso di immersioni subacquee a carattere ricreativo o sportivo, che sono (testualmente):

  • una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica [3];
  • in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e’ richiesta una stazione di decompressione. La stazione e’ dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
  • un’unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467 [4];
  • una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
  • un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

Il decreto non pone obblighi specifici in capo all’istruttore, ma è facile che possano derivarne. Affidarsi alla diligenza che mette in campo la struttura, ovviamente ugualmente responsabile, non fa venir meno l’obbligo di diligenza a cui l’istruttore, che si accinge a fare da guida ovvero che deve svolgere lezioni didattiche in acque libere, è tenuto.
Non potrà esimersi dal verificare personalmente la sussistenza e l’efficienza delle dotazioni di supporto per l’immersione e non potrà che essere considerato negligente qualora fosse stato possibile per lui prevenire l’assenza delle dotazioni a bordo.
La regola della buona tecnica si concretizza anche in questo. Eventuali negligenze che portano al verificarsi di un incidente ovvero all’impossibilità di gestirlo, vanno oltre l’ambito applicativo del decreto e toccherebbero indubbiamente la sfera delle responsabilità previste in sede penale e civile. La condotta dell’istruttore non potrà quindi limitarsi, sotto questi aspetti, all’inerzia e alla passività.
Facciamo un esempio pratico. Pensiamo a un sub che per cause accidentali è costretto a sostenere tappe di decompressione non programmate. La bombola di riserva permetterebbe di fare questo mentre, in caso contrario, la mancanza della scorta d’aria costringerebbe il sub a saltare le tappe e andare incontro a gravi probabilità di contrarre una malattia da decompressione. In tal caso le procedure di primo soccorso prevedono che al sub che abbia saltato le tappe di decompressione sia fornito ossigeno puro da persona abilitata al primo soccorso subacqueo in attesa di intervento medico iperbarico, però manca a bordo l’unità di somministrazione di ossigeno, o questa non è sufficiente poiché non racchiude le caratteristiche di legge. Ancora, non possiamo attivare immediatamente i soccorsi perché non c’è a bordo il VHF, o non funziona.
Questa ipotetica, ma non troppo fantasiosa, catena di eventi infausti ci dà l’immediata percezione delle gravi responsabilità cui andrebbe incontro l’istruttore poco serio che, in caso di lesioni, sarà chiamato a rispondere in sede civile per responsabilità contrattuale con conseguente obbligo di risarcire i danni, ravvisandosi una violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento del proprio lavoro, quali il dovere di effettuare i controlli sulle dotazioni, rilevante anche in campo penale quale requisito soggettivo di eventuali reati colposi.

L’ art. 91 (Segnalazione), prevede invece una serie di obblighi di segnalazione. Nel dettaglio:

  • richiama l’obbligo per il subacqueo in immersione di segnalarsi col galleggiante previsto dall’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Non quindi un semplice pallone ma un galleggiante, che può quindi essere di varia natura benché munito di “una bandiera rossa con striscia diagonale bianca” che sia visibile da almeno 300 metri. Se sul punto vi è imbarcazione di appoggio, la bandiera deve essere issata sull’imbarcazione stessa;
  • il segnale per le immersioni notturne e’ costituito da una luce lampeggiante gialla visibile (stroboscopica), a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. Il subacqueo non deve allontanarsi dal raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, sia esso diurno o notturno, e le imbarcazioni in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
  • chiarisce che nel caso di un gruppo di subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale per tutto il gruppo. Questo punto, in passato, ha causato dubbiose interpretazioni da parte di qualche organo accertatore che applicava sanzioni ritenendo erroneamente obbligatorio un segnale per ogni subacqueo [5];
  • introduce però l’obbligo, per ogni subacqueo, di portare con se in immersione il cosiddetto pedagno, o pallone di superficie gonfiabile, di colore visibile e con una sagola di almeno cinque metri, che in caso di separazione occidentale dal gruppo, deve essere lanciato in superficie prima di riemergere.

Anche sull’art. 91 appare doveroso fare delle considerazioni. Possiamo in primo luogo affermare che il destinatario ultimo delle prescrizioni in esso contenute è il subacqueo in immersione in genere, a cui deve attenersi al fine di segnalare la propria posizione. La norma non distingue tra immersioni dalla barca o da terra, così come pure non distingue tra immersione in apnea o con autorespiratore.
Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di avere con se il pedagno. Non sono previste deroghe, per cui deve essere portato indistintamente in escursione come anche nelle immersioni didattiche a qualsiasi livello. La norma è molto chiara e anche se non espressamente indicato si può facilmente ritenere che è prudente riemergere lungo la cima della boa di segnalazione o della cima del pedagno, indipendentemente dal raggio dei 50 metri previsti.
L’istruttore nel corso delle attività didattiche ha l’obbligo di verificare che tutti gli allievi siano dotati del pedagno al pari di tutte le altre dotazioni obbligatorie.
La trasgressione di queste disposizioni di legge comporta una sanzione amministrativa, ma non solo. Costituisce difatti presunzione di colpa in caso di incidente e può inficiare la copertura assicurativa.

Note

[1] L’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è il seguente: “(Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e’ accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione”. Tale articolo è richiamato espressamente con nota a margine dell’art. 91 del d.m. 146/2008. Rilevabile dal sito indicato nella nota 80 che segue.

[2] Il testo integrale del decreto ministeriale 146/2008 è stato scaricato da: https://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=644&id_cat=&id_dett=0 consultato il 05/10/2011.

[3] Per luce stroboscopica si intende una luce che proviene da fonti intermittenti, che possono essere utilizzate per localizzare un punto.

[4] La norma UNI EN 14467, dal titolo Servizi per l’immersione ricreativa – Requisiti per i fornitori di servizi per l’immersione subacquea ricreativa, (titolo in lingua inglese Recreational diving services – Requirements for recreational scuba diving service providers), è la versione ufficiale della norma europea EN 14467 ed è entrata in vigore il 9 marzo 2006. Definisce la natura e la qualità dei servizi al cliente e si applica solamente in un ambito contrattuale. Nel punto richiamato dal decreto ministeriale la norma UNI EN 14467 stabilisce (all’art. 4.4.1 attrezzatura d’emergenza) che l’unità di ossigeno d’emergenza deve assicurare una “capacità di erogazione di almeno 15 lt/min di ossigeno puro, per almeno 20 minuti”. Tratteremo la norma in maniera specifica nel §.1.2.4.1. L’UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (di cui parleremo in maniera specifica nel § 1.2.4.). In https://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNIN1446700!OEN consultato il 05/10.2011.

[5] In merito, la Pretura circondariale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con sentenza n. 21/97, revocando l’apposita ordinanza n. 162 del 7 aprile 1994 della Capitaneria di porto di Gaeta, sanciva che la funzione di segnalazione di subacquei in immersione “possa essere assolta anche da un solo galleggiante utilizzato da più subacquei, purché questi si mantengano in stretto contatto…”
Da https://www26.brinkster.com/mi0772/doc/sentenza_boa_sn.jpg consultato il 5/10/2010.

Estratto dalla tesi di Laurea “L’istruttore subacqueo. Rischio consentito, obblighi e responsabilità verso i terzi”. Relatore: Prof. Carmela Annarumma. Anno Accademico 2010-2011.

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Un commento

  1. salve,
    ma alla fine e’ obbligatorio peri i centri diving avere il defibrillatore semiautomatico sui propri mezzi nautici o no?
    grazie

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