La responsabilità dell’Istituto scolastico in caso di infortunio di un alunno

Le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione della risarcibilità del danno subito da un minore a seguito di una caduta nelle vicinanze di un istituto scolastico.
Nel caso de quo, i genitori della minore, convenivano in giudizio il Comune e il Ministero della pubblica istruzione chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia a seguito di un infortunio: la piccola, che all’epoca frequentava la terza elementare, era caduta sul marciapiede ed era andata a sbattere contro gli scalini dell’istituto scolastico riportando lesioni a volto ed ai denti.
Gli attori avevo inteso far valere la responsabilità contrattuale dei convenuti, sul presupposto che l’incidente si fosse verificato durante l’orario scolastico, tale dovendosi considerare anche l’arco temporale in cui ha luogo l’ingresso degli alunni nell’edificio, con conseguente obbligo del personale di vigilare sull’incolumità degli studenti sin dal momento in cui essi si trovano nell’area di accesso allo stabile.
Il Giudice di primo grado, prima, e la Corte d’Appello, dopo, respingevano la domanda di parte attrice in quanto “il dovere di vigilanza della scuola inizia con l’ingresso nell’edificio o nell’eventuale area inequivocabilmente ad esso collegata”.
Avverso tali decisioni, parte attrice ricorre in Cassazione lamentando come “ la nozione di orario scolastico non sia stata estesa alla fase di ingresso nell’edificio, si che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell’obbligazione dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dello scolaro”.
I Giudici della Suprema Corte, confermando le pronunce del Giudice di primo grado e d’appello, respingono il ricorso.
In particolare, i Giudici, però, affermano che “gli obblighi i sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso in esame, non sia ipotizzabile la responsabilità contrattuale dei convenuti in quanto “sarebbe stato necessario anticipare l’operatività del vincolo negoziale ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti nel quale il personale della scuola non ha alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie”; ricorrendone, però, i presupposti, sarebbe ipotizzabile la responsabilità del Comune o del Ministero ex art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalla cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il disposto dell’art.2051 c.c. trova applicazione al danno cagionato da qualunque “cosa” e la responsabilità cade sul soggetto (proprietario o possessore) che ha il potere di vigilare e mantenere il controllo della cosa stessa, in modo che non produca danno.
Pertanto, nel caso de quo, invece che invocare la responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico i genitori della minore, avrebbero semmai potuto invocare la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art.2051 c.c..

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