Una recente sentenza ha dichiarato legittima la sospensione del lavoratore non vaccinato. Vediamone le motivazioni.
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Con ordinanza del 23.07.2021, il Tribunale di Modena ha ritenuto legittima la sospensione di due operatrici sanitarie non vaccinate.
Sospensione del lavoratore non vaccinato: il caso di Modena
Le lavoratrici con mansioni di fisioterapiste, in servizio presso una residenza per anziani, in data 27.01.2021, venivano sospese dal lavoro e dalla retribuzione da parte del datore di lavoro, fino ad effettuazione completa della vaccinazione anti Covid-19.
Le lavoratrici adivano, quindi, in via d’urgenza, il Tribunale chiedendo la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione adottato dal datore di lavoro.
Il tribunale, però, giudicava legittimo il provvedimento del datore di lavoro.
Le motivazioni
Nel caso in esame, le lavoratrici si occupavano della cura e assistenza di persone anziane e con molteplici patologie in una RSA; stante la mancata adesione alla campagna vaccinale, venivano ritenute inidonee alla mansione svolta.
Ed infatti: “la mancanza di vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta, però, delle conseguenze in ordine alla valutazione dell’idoneità alle mansioni. In ragione della tipologia di mansioni espletate (cura e assistenza a persone anziane e con molteplici patologie) e della specificità del contesto lavorativo e dell’utenza della RSA è possibile sostenere che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale inerisca alle mansioni del personale sanitario. Il rifiuto della somministrazione, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all’espletamento della prestazione lavorativa”.
Ed ancora: “l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro. Allo stato, la vaccinazione contro il Covid-19 costituisce la misura più idonea ad evitare, in modo statisticamente apprezzabile, il rischio di trasmissione della malattia e dell’infezione all’interno dell’azienda”
Ciò premesso, il rifiuto della somministrazione del vaccino, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, nel caso in cui non sia possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni, è da ritenersi legittimo il provvedimento di sospensione.
Tra l’altro, occorre ricordare che – nelle more del procedimento – è stato emanato il D.L. n.44/2021 (conv. L.n.76/2021) il quale, all’art.4, comma 1, stabilisce che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
E, a seguito dell’emanazione del predetto D.L., i Tribunali sembrano allineati nel respingere le istanze dei lavoratori No-Vax, confermando i provvedimenti di sospensione irrogati.
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