La sospensione del lavoratore non vaccinato è legittima

Una recente sentenza ha dichiarato legittima la sospensione del lavoratore non vaccinato. Vediamone le motivazioni.

sospensione del lavoratore non vaccinato

Con ordinanza del 23.07.2021, il Tribunale di Modena ha ritenuto legittima la sospensione di due operatrici sanitarie non vaccinate.

Sospensione del lavoratore non vaccinato: il caso di Modena

Le lavoratrici con mansioni di fisioterapiste, in servizio presso una residenza per anziani, in data 27.01.2021, venivano sospese dal lavoro e dalla retribuzione da parte del datore di lavoro, fino ad effettuazione completa della vaccinazione anti Covid-19.

Le lavoratrici adivano, quindi, in via d’urgenza, il Tribunale chiedendo la nullità/invalidità/illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione adottato dal datore di lavoro. 

Il tribunale, però, giudicava legittimo il provvedimento del datore di lavoro.

Le motivazioni

Nel caso in esame, le lavoratrici si occupavano della cura e assistenza di persone anziane e con molteplici patologie in una RSA; stante la mancata adesione alla campagna vaccinale, venivano ritenute inidonee alla mansione svolta. 

Ed infatti: la mancanza di vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta, però, delle conseguenze in ordine alla valutazione dell’idoneità alle mansioni.  In ragione della tipologia di mansioni espletate (cura e assistenza a persone anziane e con molteplici patologie) e della specificità del contesto lavorativo e dell’utenza della RSA è possibile sostenere che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale inerisca alle mansioni del personale sanitario. Il rifiuto della somministrazione, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all’espletamento della prestazione lavorativa”.

Ed ancora: “l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro. Allo stato, la vaccinazione contro il Covid-19 costituisce la misura più idonea ad evitare, in modo statisticamente apprezzabile, il rischio di trasmissione della malattia e dell’infezione all’interno dell’azienda

Ciò premesso, il rifiuto della somministrazione del vaccino, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, nel caso in cui non sia possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni, è da ritenersi legittimo il provvedimento di sospensione.

Tra l’altro, occorre ricordare che – nelle more del procedimento – è stato emanato il D.L. n.44/2021 (conv. L.n.76/2021) il quale, all’art.4, comma 1, stabilisce che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

E, a seguito dell’emanazione del predetto D.L., i Tribunali sembrano allineati nel respingere le istanze dei lavoratori No-Vax, confermando i provvedimenti di sospensione irrogati.

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