Modifiche separazione: affido condiviso

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1/03/06 la legge relativa alle “Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”.
Tale disciplina apporta notevoli modifiche alla normativa precedentemente in vigore, stravolgendo completamente il disposto dell’art. 155 c.c., relativo all’affidamento dei figli minori in caso di crisi coniugale.
Ed infatti, se il vecchio disposto prevedeva che il Giudice, in sede di separazione dei coniugi, dovesse dichiarare a quale dei due coniugi fosse affidata la prole, la nuova normativa prevede che il Giudice della separazione debba valutare preliminarmente la possibilità dell’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori e, solo nel caso in cui questa ipotesi non sia la più vantaggiosa per i minori, decide il genitore che ne sarà affidatario.
Altra sostanziale innovazione riguarda la potestà genitoriale che nella normativa precedente era esercitata esclusivamente dal coniuge affidatario dei figli mentre nella variazione apportata dalla legge in esame è esercitata da entrambi i genitori.
Si legge infatti nel novellato articolo che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.
Nel caso in cui non sia possibile attuare l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori “il giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.
Tra le altre novità introdotte dalla legge in esame, si segnala il venir meno del diritto di godimento della casa coniugale nel caso in cui il coniuge affidatario cessi di abitarvi stabilmente, conviva o contragga nuovo matrimonio, la possibilità di versare un assegno periodico direttamente ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nonché la possibilità in capo al giudice di applicare al coniuge responsabile di inadempienze o di atti che arrechino pregiudizi al minore delle sanzioni sia disciplinari (l’ammonizione del coniuge inadempiente e l’obbligo del risarcimento dei danni a favore del minore o dell’altro coniuge) e pecuniarie (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro).

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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