Obbligo di mantenimento e addebito della separazione

Obbligo di mantenimento e addebito della separazione: violazione del dovere di fedeltà, assistenza, educazione della prole

In sede di separazione personale tra i coniugi o di divorzio, il coniuge economicamente più debole può normalmente chiedere ed ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento che gli permetta di riequilibrare la sproporzione patrimoniale tra i coniugi e godere – in linea di massima – del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
L’’obbligo di versamento dell’assegno è però escluso quando la responsabilità della separazione sia da addebitarsi al comportamento di uno solo dei coniugi, in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e che abbia determinato il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ovvero grave pregiudizio all’’educazione e formazione della prole.
Al riguardo, l’art. 143, 2° comma, codice civile, che disciplina i diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dispone che “dal matrimonio deriva l’’obbligo reciproco alla fedeltà, all’’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il coniuge che violi i doveri nascenti dal matrimonio o che – con il suo comportamento – arrechi grave pregiudizio all’’educazione della prole, potrà essere ritenuto unico responsabile del deterioramento del rapporto coniugale e non avrà diritto a ricevere l’’assegno di mantenimento da parte dell’’altro coniuge incolpevole.
Perchè sia riconosciuto l’’addebito è però necessario che la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge sia la causa della rottura del rapporto coniugale e non la conseguenza di un rapporto già deteriorato per altri motivi.
In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Appello di Milano che ha sostenuto che “in tema di separazione personale dei coniugi, poiché la pronuncia di addebito presuppone la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri scaturenti dal rapporto di coniugio e la determinazione della crisi coniugale, la stessa non può essere riconosciuta nel caso in cui la condotta del coniuge in contestazione sia riferibile ad un periodo in cui la convivenza tra i coniugi sia di fatto cessata. (App. di Milano 12-03-2004 – Pres. Pesce – Est. Servetti – B. c. F.).
Relativamente all’’obbligo di fedeltà, la Corte di Cassazione ha mantenuto un orientamento consolidato ritenendo che: “l’’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’’unione, mentre o il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata” (Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000, n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747).
Relativamente alla violazione dell’’obbligo di assistenza morale e materiale, una recente sentenza del Tribunale di Modena ha ritenuto che configura giusto motivo di addebito alla separazione il comportamento del coniuge che, dopo avere appreso della malattia del partner, si allontana dallo stesso privandolo anche di tutte le disponibilità economiche di cui godeva precedentemente (Trib. di Modena 24-11-2004 – Pres. Stanzani – Rel. Gentile – L.T.).
Infine, si segnala la sentenza del Tribunale di Napoli che ha addebitato la separazione al coniuge che – con il suo comportamento – ha arrecato grave pregiudizio all’’educazione ed alla formazione della prole: “la separazione va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la crescita equilibrata dei figli (nella specie la separazione è stata addebitata al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio, ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni religiose) (Trib. di Napoli 04-01-2006 – Pres. Montella – X c. Y).

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