Per il Tar del Lazio non spetta ai medici di medicina generale occuparsi dei pazienti Covid a domicilio

Nel corso degli ultimi mesi si è discusso molto dell’importanza della figura dei medici di medicina generale e del loro ruolo nel contrasto al Covid-19. Le Regioni, durante la fase acuta della pandemia, hanno richiesto l’intervento e l’aiuto anche dei medici in pensione, alcuni dei quali hanno accolto l’appello rindossando il camice e rischiando la vita (a volte purtroppo anche perdendola) per aiutare con la propria professionalità in questo momento difficile. Ma secondo la sentenza 11991/2020 del Tar del Lazio non spetta a loro occuparsi dei pazienti malati di Covid a domicilio, essendo state istituite le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) proprio per svolgere questo compito.

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Il ricorso in cassazione del Sindacato dei medici italiani

Il sindacato dei medici italiani ha fatto ricorso al Tar laziale per ottenere la garanzia di una tutela dei medici di medicina generale, sostenendo che per effetto dei provvedimenti regionali la loro figura professionale “risulta investita di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge (art. 8 D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020) dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo. Nel Lazio le USCAR si occuperanno prevalentemente dell’assistenza in situazioni di comunità ed in maniera assolutamente residuale dei soggetti a domicilio che non siano presi in carico da altra forma organizzativa. E i Medici di medicina generale, gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del SSR, vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare l’assistenza ordinaria.”

La previsione della Regione Lazio (Ordinanza Z00009 del 17.3.2020)  di una «eventuale attivazione» delle USCAR Lazio per l’assistenza a domicilio “disattende apertamente la volontà del legislatore d’urgenza, che sul punto non aveva lasciato alcuno spazio di discrezionalità alle Regioni decretando che ogni regione dovesse attivarne.”

Infatti, come riportato dal Tar, “Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai medici di medicina generale, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid).

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I medici di medicina generale non devono occuparsi dei pazienti Covid a domicilio

Per i giudici amministrativi dunque “Hanno ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i medici di medicina generale potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid.”

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