Responsabilità della guida subacquea

Procedendo nell’esame della responsabilità delle figure che si muovono intorno all’attività subacquea, passiamo ora ad esaminare che tipo di responsabilità può investire la guida subacquea in caso di danni ai partecipanti l’immersione.

Escludendo l’ipotesi in cui il danno derivi da un’azione comportamento attivo della guida (caso in cui la guida risponderà del danno per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. come potrebbe rispondere qualunque persona che cagioni danno ad un’altra, ovvero per responsabilità contrattuale nel caso in cui si ravvisi la violazione di un obbligo contrattuale), più interessante è esaminare se la guida sia chiamata a rispondere di un danno causato dall’omissione di un controllo (e quindi non per un’azione della guida ma per una sua omissione).
A tal proposito occorre distinguere se l’obbligazione assunta dalla guida sia di sostegno per subacquei poco esperti e di controllo dei medesimi durante l’attività subacquea, ovvero se la guida si sia impegnata solamente ad accompagnare subacquei esperti su un sito di immersione sconosciuto ai partecipanti.
Nel primo caso, la guida assumerà una responsabilità che si avvicina a quella dell’istruttore e risponderà pertanto dei danni subiti dai partecipanti l’immersione se non prova di aver svolto la propria mansione con l’ordinaria diligenza e di aver fatto di tutto per evitare il danno (dovrà cioè provare che il danno si è verificato per caso fortuito o per forza maggiore).
Nel secondo caso, la responsabilità della guida-accompagnatore è limitata ad eventuali comportamenti negligenti attivi posti in essere dalla guida stessa. Infatti, pur in assenza di un preciso orientamento giurisprudenziale, alcune sentenze sull’argomento hanno negato la responsabilità della guida subacquea nel caso in cui l’attività svolta non consistesse nell’assistenza e nell’istruzione all’immersione dei partecipanti, bensì nella semplice attività di accompagnamento di sub già esperti sul sito di immersione.
In proposito, si è espresso il Tribunale di Milano (sez. VI – sent. 14 novembre 1990, dep. 19 novembre 1990 – Pres. Fienga – Rel. Ielo) in occasione della morte di un sub durante un’escursione di fotografia subacquea, precisando che “non è responsabile il soggetto sul quale gravava l’obbligo di seguire il gruppo per ragioni di sicurezza, in quanto non può ricoprire nella circostanza la qualità di istruttore subacqueo, se nessuna attività di insegnamento o di tirocinio doveva essere svolta”.
In particolare, il Tribunale non ha ritenuto responsabile la guida dell’omesso controllo della preparazione tecnica dei partecipanti, se presupposto per la partecipazione al corso è la qualità di sub esperto, né l’omesso controllo dell’equipaggiamento dei partecipanti, se la guida era tenuta esclusivamente a fornire le bombole e i piombi, restando a carico dei partecipanti medesimi provvedere alle residue attrezzature.
Sempre nella medesima sentenza, il Giudice ha invece ritenuto responsabile il fotografo subacqueo il quale, dopo aver accettato di guidare l’immersione, abbia dotato la vittima di una zavorratura non idonea alle sue condizioni di peso ed al tipo di immersione da svolgere. In tal caso la guida, fornendo alla vittima una zavorra del tutto inidonea all’immersione da effettuare, ha assunto un ruolo attivo nel determinare l’evento dannoso e risponderà pertanto di tale danno, sempre che possa ravvisarsi un nesso causale tra la morte del subacqueo e la zavorra fornita (in altre parole, se si accerta che il sub è morto a causa – o anche per causa – della zavorra inidonea fornita dalla guida).

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