Risarcimento al proprietario dell’auto se passeggero al momento dell’incidente

Il proprietario dell’auto che al momento dell’incidente si trova in macchina come passeggero deve vedersi ridotto il risarcimento del danno? I Giudici della Cassazione dicono di no.

Il fatto: risarcimento ridotto del 25% per concorso di colpa

A seguito di un incidente stradale moriva la proprietaria del veicolo che in quel momento, però, si trovava in macchina senza essere alla guida.

Gli eredi convenivano in giudizio l’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale, in primo grado, accertava la responsabilità del conducente della vettura di proprietà della defunta nella misura del 25%: condannava, quindi, l’assicurazione al risarcimento del danno decurtandolo, però, dell’aliquota di colpa a carico del conducente dell’auto. 

A seguito dell’appello promosso dagli eredi della defunta, la Corte d’Appello respingeva il ricorso in quanto “il proprietario, corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente quante trasportati doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in ragione dell’aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario.

La sentenza della Cassazione: il proprietario dell’auto anche se passeggero al momento dell’incidente va risarcito per intero

Gli eredi non ci stanno e ricorrono ai Giudici della Cassazione.

Con la sentenza del 13.05.2021 (n.12901/2021) i Giudici affermano che la qualità di vittima – avente diritto risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile; pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava come trasportato ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità”.  

In conclusione: nel caso in cui il proprietario trasportato non abbia commesso infrazioni, non può estendersi a lui (e ai suoi eredi) la violazione stradale compiuta dal conducente in concorso di colpa con altro mezzo. 

Il danno, pertanto, deve essere risarcito per l’intero.