Sfratto per finita locazione quando l’inquilino non vuole andarsene

Se l’inquilino, scaduto il contratto d’affitto, non se ne vuole andare esiste lo sfratto per finita locazione. Vediamo in cosa consiste.

Contratto d’affitto scaduto, ma l’inquilino non se ne va

Può accadere tra le varie casistiche legate al rapporto locatizio che un inquilino non riconsegni le chiavi dell’immobile, sebbene il contratto sia giunto a scadenza.

Più nello specifico, il contratto può giungere a scadenza in ragione delle previsioni contrattuali (si pensi ad esempio ai contratti a regime transitorio o per studenti che prevedono una scadenza fissa) oppure quando il contratto non venga rinnovato a scadenza per effetto del recesso tempestivamente comunicato dal locatore.

Detta situazione si realizza, per esempio, nel caso di un contratto ad uso commerciale alla seconda scadenza (ossia al 12° anno), quando il locatore abbia inviato al conduttore una lettera di disdetta almeno 12 o 18 mesi prima del suddetto termine.

sfratto per finita locazione

Lo sfratto per finita locazione

In questi casi il locatore può attivare un particolare procedimento speciale, in alternativa al procedimento locatizio, detto appunto sfratto per finita locazione.

Vediamo in primo luogo quindi quali sono i presupposti per accedere a detta procedura:

  1. maturare del termine finale del contratto per scadenza finale o per effetto di disdetta che impedisce il tacito rinnovo alla scadenza;
  2. mancato rilascio spontaneo dell’immobile dopo la scadenza, nonostante l’invio di richieste formali in tal senso. 

Come si procede

Se ricorrono i presupposti di cui sopra, occorre redigere un atto di intimazione per finita locazione, notificarlo al conduttore e andare in udienza in Tribunale (competente quello del luogo dove si trova l’immobile).

Cosa dispone il Giudice

All’udienza il Giudice, verificati la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge, dichiara la cessazione del contratto di locazione alla scadenza, condannando l’inquilino all’immediato rilascio dell’immobile, libero e sgombro da persone e cose, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dal proprietario.

Dopo la scadenza del contratto, il conduttore è tenuto a corrispondere al proprietario un’indennità di occupazione fino alla consegna delle chiavi, commisurata al canone di mercato, da accertarsi e quantificarsi in separato giudizio, una volta accertata l’effettiva data del rilascio dell’immobile. 

Attenzione!

Il procedimento di sfratto per finita locazione non può essere attivato nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà eventualmente prevista dal contratto di disdetta anticipata prima della scadenza o di disdetta anticipata per giusta causa, che richiedono necessariamente il ricorso al rito ordinario.

studio legale zambonin

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