Sospensione della prescrizione causa Covid bocciata dalla Corte Costituzionale

È del 6 luglio 2021 la decisione della Corte Costituzionale sulla sospensione della prescrizione a causa del Covid: vediamola nel dettaglio.

sospensione della prescrizione

Cosa prevedeva la legge sulla sospensione della prescrizione causa Covid

Le due tipologie di sospensione

Il Decreto Cura Italia prevedeva due tipologie di sospensione della prescrizione.

La sospensione di cui al comma 4 dell’art. 83 del Decreto

La prima, prevista dal comma 4 dell’art. 83, risulta conseguente al periodo di sospensione dell’attività processuale civile e penale e per il compimento di qualsiasi atto in ambito giudiziario per il periodo 9/03 – 11/05/2020 per fronteggiare la pandemia che in quel tempo era ai suoi massimi diffusivi.

Tale sospensione rientra nelle possibili ipotesi previste dall’art. 159 c.p. laddove si stabilisce che “Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge.”  

Le sospensione di cui al comma 9 dell’art. 83 del Decreto

Ai fini di consentire una graduale ripresa dell’attività giudiziaria e “per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenerne gli effetti negativi” i singoli capi degli uffici avevano facoltà di disporre “per motivi organizzativi” il rinvio delle udienze in data successiva al 30/06/2020, con conseguente sospensione del decorso del periodo di prescrizione “per il tempo in cui il procedimento è rinviato”.

La decisione della Consulta

La Corte Costituzionale con sentenza n. 140 del 6 luglio 2021, investita del giudizio di legittimità costituzionale con riguardo ai due tipi di sospensione della prescrizione di cui sopra, nel solco di una sua precedente decisione, ribadisce la conformità alla Costituzione dell’art. 83 comma 4.

Tale articolo non è altro che una particolare forma di sospensione rientrante nei casi di cui all’art. 159 c.p., ossia prevista per legge come conseguenza della sospensione del procedimento o del processo penale.

Di segno contrario è invece il vaglio di legittimità relativo alla sospensione di cui al comma 9 dell’art. 83 del Decreto citato.

La Corte infatti afferma che per il rispetto del principio di legalità è necessario che “la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua «dimensione temporale»; quest’ultima risultante dalla (ben precisa) durata tabellare della prescrizione (art. 157 cod. pen.) e dalla (possibile) incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell’interruzione e della sospensione (amplius, sentenza n. 278 del 2020). Ciò comporta – come già rilevato – non già l’esatta prevedibilità ex ante del dies ad quem in cui maturerà la prescrizione e il reato sarà estinto, stante l’applicazione solo eventuale di siffatte regole processuali con ricadute sostanziali sulla durata del termine di prescrizione, ma la predeterminazione per legge del termine entro il quale sarà possibile l’accertamento nel processo, con carattere di definitività, della responsabilità penale.”

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Il rispetto del principio di legalità richiede quindi che la norma che ampli la durata del termine di prescrizione sia sufficientemente determinata ed anche non retroattiva, ossia applicabile ai soli reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il rinvio dell’udienza – da cui viene fatto conseguire la sospensione del decorso della prescrizione sino alla successiva udienza – risulta motivato solo da esigenze organizzative individuate dal Capo dell’Ufficio Giudiziario senza adeguata specificazione circa le condizioni e i limiti legittimanti l’adozione del provvedimento di rinvio, cui appunto consegue tale effetto sfavorevole sul piano della punibilità del reato in ragione dell’allungamento del termine di prescrizione.

L’indeterminatezza della questione risulta maggiormente accentuata dal fatto che sarà poi il singolo Giudice titolare del fascicolo che, riferendosi alle linee guida create dal Presidente del Tribunale, deciderà se ed in che misura disporre il rinvio, potendo perfino qualificare l’attività da svolgere come urgente e non differibile.    

Da qui la decisione di dichiarare l’illegittimità dell’art. 83 comma 9 del Decreto Cura Italia.

Tale pronuncia potrà avere importanti ricadute per quei processi che risulteranno prescritti in caso di applicazione del periodo di sospensione del decorso della prescrizione oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale. 

Le possibili future ricadute sulla prescrizione Bonafede

La riforma della prescrizione introdotta con la Legge Bonafede prevede la sua sospensione dalla sentenza di primo grado e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio.

Alcuni giuristi ritengono che i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia in esame possano avere future ricadute “sulla tenuta della prescrizione Bonafede” in quanto, anche in quel caso, la sospensione disposta è quanto mai indeterminata e dipende da variabili (come il ruolo dei processi della singola sezione della Corte d’Appello) non certo prevedibili al momento della commissione del reato.

studio legale zambonin

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