Sull’azione generale di arricchimento senza causa

L’art. 2041 c.c. prevede che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell’azione sono:

  1. l’arricchimento di un soggetto;

  2. la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto;

  3. il fatto che l’arricchimento dell’un soggetto e l’impoverimento dell’altro siano effetti di un medesimo fatto causativo;

  4. la mancanza di causa giustificativa dell’arricchimento dell’uno e della perdita dell’altro.

Ai sensi dell’art. 2042 c.c. l’azione ha carattere sussidiario: è proponibile, cioè, solo quando il danneggiato non possa esperire altra azione per rimuovere il pregiudizio.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile n. 6295/2013) hanno, di recente, affrontato la problematica della proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c..
Nel caso di specie, X, conveniva in giudizio Y per sentirlo condannare alla restituzione di una somma di denaro corrisposta a titolo di mutuo ovvero, in subordine, previo accertamento dell’indebito arricchimento, al pagamento della stessa somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Si costituiva in giudizio Y chiedendo il rigetto della domanda in quanto le somme versategli da X costituivano rimborso o anticipazione di importo sborsati per svariate esigenze familiari.
Il Tribunale rigettava la domanda principale e dichiarava improponibile quella subordinata; la decisione, gravata da impugnazione, era confermata dalla Corte d’Appello.
X proponeva, quindi, ricorso in Cassazione.
In particolare, con il secondo motivo di ricorso X chiedeva “se la Corte d’Appello avesse correttamente applicato l’art. 2042 c.c. e abbia correttamente motivato allorchè ha ritenuto l’azione di arricchimento improponibile sotto il profilo della sussidiarietà, nonché infondata ai sensi dell’art. 2041 c.c.”.
I Giudici, ritenevano il motivi del ricorso manifestamente infondato in quanto “ai sensi dell’art. 2041 c.c. i presupposti per la proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell’arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell’ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell’azione (art. 2042 c.c.) nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (Cass SSUU del 25/11/2008 n.28042).
Ne consegue che “non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria” (Cass. SSUU del 10/08/2002 n.17647).
Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che l’azione di arricchimento senza giusta causa “può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia piu’ stata coltivata dall’interessato” (Cass. Civile del 2/04/2009 n.8020).

In conclusione, poiché la ricorrente aveva proposto domanda ordinaria fondata su un titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all’accoglimento, i Giudici hanno ritenuto di non poter accogliere la domanda subordinata di arricchimento, con conseguente rigetto del ricorso promosso.

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