Anatocismo

Cos’è l’anatocismo?

Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione periodica (generalmente trimestrale) degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi ovvero, in parole semplici, il calcolo degli interessi sugli interessi, definiti per questo “composti“.
Questo metodo determina dunque una crescita del debito maggiore di quella che si avrebbe con l’applicazione dei soli interessi “semplici“, calcolati cioè sul solo capitale iniziale.

Un esempio. Prestito di un capitale di Euro 100.000,00 al tasso di interesse del 8%.

Se per esempio si pensa ad un debito di 100.000,00 euro con una capitalizzazione periodica semplice (es. trimestrale) il tasso annuale di interessi passivi è di Euro 8.000,00 mentre applicando interessi composti il totale diventa di Euro 8.243,22.

anatocismo

La differenza che vedete è relativa ad un solo anno di prestito di capitale.

 

PERCHÉ NE PARLIAMO ORA?

La Corte di Cassazione con sentenza n.798 15 gennaio 2013 ha riconosciuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicati dalle Banche per le posizioni debitorie dei correntisti e la possibilità di chiedere la restituzione delle somme illegittimamente versate ovvero il ricalcolo del debito attribuito dalla Banca.

CHI PUÒ CHIEDERE UN RISARCIMENTO?

Possono richiedere la restituzione degli indebiti pagamenti o per il ricalcolo della posizione debitoria i correntisti che abbiano posizioni debitorie (mutui, fidi, commissioni di massimo scoperto, ecc) per contratti firmati prima del 22/04/2000 ancora in essere o chiusi da non oltre dieci anni.

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Approfondimento.

Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito applicati dalle Banche per le posizioni debitorie dei correntisti e accertamento della possibilità di chiedere la restituzione delle somme illegittimamente versate ovvero il ricalcolo del debito attribuito dalla Banca.

In tal senso si è espressa la recentissima sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Civile – Sentenza 15 gennaio 2013, n.798, di cui si riporta la massima:
L’annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.”
Tale sentenza segue l’orientamento giurisprudenziale tracciato fin dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21095 del 4/11/2004 e ripresa dalla nota sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del 02/12/2010, con cui veniva stabilita l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario, e veniva accertata “l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c.”, in base al quale “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Da ciò, deriva la legittima pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla Banca.

CHI PUÒ AGIRE PER LA RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO (O PER IL RICALCOLO DEL DEBITO)

Posso agire per la restituzione degli indebiti pagamenti o per il ricalcolo della posizione debitoria i correntisti che abbiano:

  • posizioni debitorie (mutui, fidi, commissioni di massimo scoperto, ecc)

  • per contratti firmati prima del 22/04/2000

  • per contratti ancora in essere ovvero chiusi da non oltre dieci anni

La Corte di Cassazione ha infatti accertato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

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