Voucher: perché non si può scegliere il rimborso?

Ad oggi, se dovete annullare un viaggio prenotato prima dell’attuale pandemia, siete costretti ad accettare un voucher, niente rimborso.

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Cosa dice la Legge del 24 aprile 2020 in materia di voucher

La Legge 24 aprile 2020, n. 27 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 187 ha, da un lato, ha equiparato gli effetti del recesso esercitato dal viaggiatore a quello esercitato dall’operatore, a causa dell’impossibilità di eseguire le prestazioni a causa dell’emergenza sanitaria, autorizzando il rimborso delle somme versate mediante voucher (art. 88 bis, comma 7: “Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.”). 

Sotto un diverso profilo, la Legge di conversione ha chiarito che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario” (comma 12). Da ultimo, ha espressamente previsto il carattere di norma di applicazione necessaria (comma 13).

Richieste di modifiche da Commissione UE e Antitrust

A seguito dell’entrata in vigore della Legge, i commissari UE hanno inviato una lettera di contestazione, chiedendo di rivedere la legge e permettere ai viaggiatori di scegliere fra il rimborso integrale e la fruizione di un voucher, minacciando di aprire nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione.

Anche l’Antitrust è intervenuta sull’argomento ed ha inviato al Governo una segnalazione e la richiesta di modificare la Legge in quanto l’art.88bis del Decreto Cura Italia sarebbe stato in contrasto con la normativa europea, che prevede il diritto del viaggiatore/consumatore al rimborso in denaro in caso di circostanze straordinarie.

Ad oggi, comunque, la Legge non è stata modificata: per cui si ritiene che il diniego di rimborso da parte degli operatori turisti sia legittimo.

Continueremo a monitorare la situazione e a tenervi aggiornati.

studio legale zambonin

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