Responsabilità del vettore aereo e danno da vacanza rovinata

“Posto che il contratto di trasporto concluso tra vettore e trasportato è un contratto a prestazioni corrispettive regolato dall’art. 1681 c.c. – ai sensi del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno – il vettore è responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto in quanto tale, ma alla complessiva attività organizzativo-funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari” (Giudice di Pace di Lamezia Terme, sentenza n. 768 del 12/05/08 Giudice Dott.ssa Ermida Manfredi)

IL COMMENTO

La sentenza in esame torna sul tema controverso del diritto o meno del viaggiatore a vedersi riconoscere il c.d. “danno da vacanza rovinata” nel caso di smarrimento bagagli da parte del vettore, in seguito alla conclusione di un contratto di trasporto.
La pronuncia, dopo aver inquadrato il contratto intercorso tra le parti quale contratto di trasporto di persone ed accertato la responsabilità per inadempimento del vettore, condanna quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, qualificati quali danni da “vacanza rovinata”.
Il presente commento, analizzata la disciplina del contratto di trasporto e dei presupposti su cui si fonda il c.d. “danno da vacanza rovinata”, pur condividendo la condanna del vettore al risarcimento del danno non patrimoniale, si pone in maniera critica rispetto alla qualificazione dello stesso indicata nella sentenza.


Il caso

Una consumatrice acquista un biglietto aereo dalla compagnia Alitalia Linee Aeree Italiane Spa per la tratta Lamezia Terme/Dublino, con scalo di coincidenza a Roma-Fiumicino; il giorno della partenza, recatasi all’aeroporto di Lamezia Terme per imbarcarsi sul volo Alitalia con destinazione Roma-Fiumicino, apprende che il volo in questione è stato cancellato “per motivi tecnici” e che il volo successivo comporta la perdita della coincidenza Roma/Dublino.
Accettata l’offerta avanzata da Alitalia di imbarcarsi sul volo successivo per Roma sul presupposto che il viaggio da Roma a Dublino sarebbe potuto proseguire su un volo successivo a quello prenotato, con il diverso vettore aereo Aer Lingus, in forza degli accordi intercorrenti tra le due compagnie aeree, all’aeroporto di Roma l’attrice si vedeva rifiutare l’imbarco dal personale di Aer Lingus, il quale negava l’esistenza di alcuna convenzione con l’Alitalia che consentisse l’imbarco su un volo Aer Lingus con biglietto pagato ad Alitalia.
Interpellata la compagnia di bandiera, la stessa rifiutava di corrispondere ad Aer Lingus il costo del biglietto aereo ed offriva all’attrice l’imbarco sul volo Alitalia del giorno successivo.
A causa del ritardo, l’attrice giungeva quindi a Dublino con un giorno di ritardo e, non essendo riuscita a disdire l’albergo per la notte (trattandosi di un giorno festivo), doveva corrispondere il relativo importo.
Oltre a ciò, all’arrivo non le venivano riconsegnati i bagagli né gli stessi pervenivano per tutto il tempo della vacanza, della durata di dieci giorni, rendendo necessario l’acquisto di beni di prima necessità.
Avanzata invano la richiesta di risarcimento nei confronti di Alitalia, parte attrice citava in giudizio la compagnia aerea chiedendone la condanna in via giudiziale al rimborso delle spese sostenute per la notte in albergo non goduta a causa del ritardo, della somma di Euro 55,00, il rimborso delle spese occorse per l’acquisto dei beni di prima necessità, per una somma pari ad Euro 138,19, nonché il risarcimento del danno da “vacanza rovinata”, da liquidarsi nella somma di Euro 2.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del giudice adito, oltre alle spese del procedimento.
Costituitasi in giudizio, la compagnia di bandiera chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che la cancellazione del volo prenotato dall’attrice fosse dovuta ad una causa di “forza maggiore”.
Il Giudice accoglieva la domanda attorea, condannando Alitalia al pagamento della complessiva somma di Euro 693,19, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Il contratto di trasporto e la responsabilità del vettore

Come rilevato dalla motivazione della sentenza in esame, il negozio concluso tra le parti è un contratto di trasporto di persone, negozio consensuale a prestazioni corrispettive (1) in virtù del quale una parte, detta vettore, si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
In proposito vi è da precisare che l’obbligazione assunta dal vettore viene tradizionalmente indicata quale obbligazione c.d. “di risultato” (2), obbligazione per la quale il debitore, per essere ritenuto adempiente, è tenuto a raggiungere necessariamente il risultato contrattualmente concordato con il creditore, a nulla rilevando la diligenza e l’impegno impiegato dallo stesso per il raggiungimento del risultato ove questo non venga effettivamente conseguito (3).
In tal caso, il mancato raggiungimento del risultato comporta la presunzione di responsabilità a carico del debitore inadempiente, superabile solo ove lo stesso dimostri che l’inadempimento sia dipeso da forza maggiore, caso fortuito, fatto del creditore o altra causa allo stesso non imputabile.
Nel contratto di trasporto, pertanto, al creditore basterà provare l’inadempimento del contratto da parte del vettore, spettando a quest’ultimo fornire la prova della causa di esenzione di responsabilità, e restando a suo carico la c.d. “causa ignota” (4).
Relativamente al contratto di trasporto di persone, inoltre, per essere ritenuto adempiente il vettore non solo dovrà adempiere l’obbligazione di trasferire il creditore da un luogo ad un altro contrattualmente determinato, bensì dovrà altresì prendere tutte le misure idonee a garantire l’incolumità del viaggiatore e l’integrità dei bagagli che questi trasporta, rientrando tale prestazione nell’oggetto dell’obbligazione assunta dal vettore (5).
Da ciò ne consegue che il vettore deve ritenersi inadempiente ove, pur avendo trasportato il creditore a destinazione, lo stesso o i bagagli trasportati abbiano subito un danno o, come nel caso di specie, non siano giunti a destinazione.
In tal senso l’art. 1681 c.c. relativo alla responsabilità del vettore nel trasporto di persone dispone che “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
In base a detto articolo, si evince altresì che il vettore è ritenuto responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo – funzionale allo stesso collegata, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari, che pertanto assumono rilievo civilistico (6).
Nel caso in esame si evidenzia come il Giudice di Pace adito abbia fondato l’accertamento positivo della responsabilità del vettore non tanto sull’omessa prova dell’inimputabilità della cancellazione del volo (il Giudice ha infatti ritenuto non del tutto provata, seppure “possibile”, la circostanza che la cancellazione del volo fosse stata determinata da cause di forza maggiore, come allegato dalla convenuta), bensì, da un lato, sull’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di protezione gravante sul vettore in caso di cancellazione del volo e, dall’altro lato, sulla circostanza dell’omessa consegna dei bagagli a destinazione.
Sotto il primo profilo si rileva che, a seguito della cancellazione del volo, il vettore operativo è gravato da un obbligo di protezione del passeggero, così come disciplinato dalla normativa di settore a tutela dei passeggeri di voli aerei introdotta dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Ed invero, l’art. 5 della normativa citata prevede che, in caso di cancellazione del volo, il vettore debba informare il passeggero delle eventuali alternative di trasporto possibili, garantire il trasporto con un volo sostitutivo ovvero provvedere al rimborso del biglietto, fornire assistenza adeguata alla durata dell’attesa. Oltre a ciò, il vettore è tenuto a versare al passeggero una compensazione pecuniaria commisurata alla durata dell’attesa e della distanza da percorrere, a meno che non provi che cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Ebbene, nel caso in esame, Alitalia è risultata inadempiente all’obbligo di protezione avendo fornito al passeggero rimasto a terra a causa della cancellazione del volo un’assistenza del tutto inadeguata, basata sul presupposto dell’esistenza di accordi con altro vettore rivelatisi in seguito inesistenti. Peraltro, anche portata a conoscenza dell’inadeguatezza dell’alternativa offerta, Alitalia non provvedeva a porre rimedio al proprio inadempimento, rifiutando di acquistare a proprie spese del biglietto di trasporto della diversa compagnia.
Anche sotto il secondo profilo, relativo all’omessa consegna dei bagagli a destinazione, il vettore convenuto non ha correttamente adempiuto le obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto di trasporto: infatti, come già rilevato, il corretto adempimento dell’obbligazione assunta dal vettore nei confronti del creditore della prestazione prevede non solo il trasferimento del passeggero da un luogo all’altro, ma altresì il trasferimento dei bagagli che questi trasporta.
L’omessa consegna dei bagagli, quindi, da sola integra l’accertamento dell’inadempimento del vettore.

Il risarcimento dei danni patrimoniali

Una volta accertato l’inadempimento da parte del vettore, sotto tutti i profili ora accennati, delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto di trasporto, è necessario verificare l’esistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno lamentato dal creditore (7), nonché accertare l’esistenza e l’ammontare del danno medesimo.
Trattandosi di un illecito contrattuale il danno sarà limitato al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1225 c.c., salvo il caso in cui possa ravvisarsi dolo del debitore, ipotesi senz’altro da escludersi nel caso in esame.
Nel caso in esame il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accertato positivamente, attraverso l’espletamento della prova testimoniale e l’esame della documentazione di causa, l’esistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento del vettore ed i danni derivanti all’attrice.
In particolare il Giudice ha correttamente ritenuto diretta conseguenza dell’inadempimento del vettore l’esborso effettuato dall’attrice per il pernottamento in un albergo di Dublino non usufruito, nonché l’acquisto dei beni di prima necessità.
Tali danni sono stati liquidati nel loro preciso ammontare, avendo l’attrice prodotto le pezze giustificative degli esborsi sostenuti.

Il risarcimento del danno “da vacanza rovinata”

Oltre ai danni di natura patrimoniale, più interessante è analizzare il percorso logico effettuato dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che ha portato alla condanna del vettore al risarcimento del c.d. danno “da vacanza rovinata”.
In particolare il Giudice territoriale ha rilevato che l’inadempimento del vettore abbia altresì determinato concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, della qualità della vita dell’attrice, costringendola a scelte di vita diverse da quelle programmate (cambio di programma, perdita di un giorno di vacanza, necessità di acquistare i beni di prima necessità) e provocando alla stessa perdita di serenità, stress e frustrazione.
Sotto questo profilo si rileva come la risarcibilità, in capo al vettore, del danno da “vacanza rovinata”, sia un argomento molto controverso, fonte di numerosi contrasti giurisprudenziali.
Ed invero, se da un lato non mancano sentenze, soprattutto dei Giudici di Pace, che riconoscono il diritto del passeggero al risarcimento del danno da “vacanza rovinata” da parte del vettore inadempiente in presenza di un contratto di trasporto (8), l’orientamento maggioritario nega categoricamente la risarcibilità di tale voce di danno, in base alla considerazione che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile esclusivamente in presenza di inadempimento (o inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso (9), in virtù del quale l’organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza: tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l’obbligazione del vettore è quella di trasferire da un luogo all’altro il viaggiatore ed il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto medesimo (10).
Tale tesi è senz’altro da condividere.
Ed invero, con la nota decisione del marzo 2002 (11) la Corte di Giustizia CE ha chiarito che, nelle ipotesi di viaggi e vacanze “tutto compreso” (12) il viaggiatore che non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator abbia diritto, oltre alla rifusione delle spese conseguenti all’inadempimento, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario.
Trattandosi di una disciplina speciale, la stessa non potrà trovare applicazione analogica in casi non direttamente interessati o richiamati nella norma speciale, quale, nel nostro caso, il contratto di trasporto (13).
Del resto, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite dall’organizzatore di un viaggio “tutto compreso” ha chiarito che il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, è basato, da un lato, dall’esigenza di avvicinare le legislazioni e la prassi degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di viaggi “tutto compreso” e, dall’altro lato, dal riconoscimento della particolare importanza che riveste per i consumatori il mancato godimento della vacanza.
Detta finalità non è ravvisabile nel contratto di trasporto (di persone), il cui oggetto è il trasferimento del creditore da un luogo ad un altro, senza alcuna considerazione delle motivazioni personali che hanno spinto il passeggero alla stipulazione del contratto.
E’ evidente, quindi, come non sia applicabile al contratto di trasporto la disciplina relativa ai viaggi organizzati, né possa essere riconosciuto, in tale sede, il c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Ciò premesso, l’inapplicabilità di tale voce di danno nell’ambito del contratto di trasporto non esclude che possa essere riconosciuto al passeggero un danno non patrimoniale, ulteriore e diverso rispetto a quello patrimoniale, in conseguenza dei disagi, stress e frustrazione subiti a causa dell’inadempimento del vettore (14).
Ed invero, una volta rimborsato il passeggero degli esborsi sostenuti a causa dell’inadempimento del vettore, quest’ultimo non può considerarsi risarcito di tutti i danni subiti, in quanto l’inadempimento del contratto da parte del vettore sovente è causa di lunghe attese, incertezze, cambiamenti di programmi, che a loro volta causano “concreti cambiamenti, in senso peggiorativo della qualità della vita”, nonché “perdita di serenità personale, nervosismo e stress”.

Considerazioni conclusive

Concludendo, si ritiene che giustamente il Giudice di Pace di Lamezia Terme abbia condannato il vettore al risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito, sebbene non si condivida la classificazione di tale voce di danno quale danno da “vacanza rovinata”.
Ed invero, come detto, il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell’inadempimento del vettore non è, di per sé, sufficiente a ristabilire il sinallagma contrattuale violato in quanto, ripristinata l’indifferenza patrimoniale tramite il rimborso delle spese determinate dall’inadempimento, il viaggiatore è ancora “creditore” dell’ingiustificato cambiamento dei propri programmi.
Detta voce di danno, inquadrabile quale danno esistenziale, è autonomamente risarcibile e riconosciuta nel nostro ordinamento a seguito del riconoscimento dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. operata grazie alle storiche sentenze della Corte Costituzionale (15) e della Corte di Cassazione del 2003 (16).
Peraltro, si potrebbe sostenere come il risarcimento di un maggior danno, rispetto al semplice rimborso delle spese non preventivate, dovrebbe essere riconosciuto, senza neppure ricorrere alla categoria del danno esistenziale, semplicemente rilevando che il corrispettivo pagato dal viaggiatore per l’acquisto del biglietto di trasporto sia riferito non solo al trasferimento del passeggero e del bagaglio da un luogo all’altro, ma comprenda altresì il trasferimento del passeggero e del bagaglio dal luogo di partenza a quello prestabilito per l’arrivo, agli orari ed alle condizioni contrattualmente indicati.
Secondo questa impostazione, l’inadempimento delle obbligazioni assunte dal vettore che sia causa di un mutamento delle condizioni contrattuali condurrebbe al diritto ad ottenere il rimborso di una parte del corrispettivo versato per l’acquisto del biglietto di trasporto, a fronte della minore utilità goduta dal passeggero a seguito dell’inadempimento (o parziale inadempimento) del vettore (17).

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Note

1) Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 2002, 52, Romanelli – Silingardi, voce Trasporto (I), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 3.
2) F. Morandi, M.M. Comenale Pinto, M. La Torre, I contratti turistici, in AA.VV., Pratica del diritto civile, a cura di G. Iudica, Ipsoa, 2004, 147 ss.
3) Secondo l’impostazione tradizionale, in via di superamento, le obbligazioni c.d. “di mezzi” si distinguerebbero da quelle “di risultato”, in quanto le prime hanno ad oggetto la tenuta di un comportamento professionalmente adeguato, mentre le seconde hanno ha come oggetto il risultato stesso che il creditore ha diritto di conseguire. Per uno spunto critico P. RESCIGNO, Obbligazioni, in Enc. Dir., XXIX, 1979, 190 e segg.; Cass. Civ., sez. III 08-04-1997, n. 3046, con commento di Vincenzo Carbone, in Corriere Giuridico, 5 / 1997, p. 546.
4) Cass. civ., sez. III 27-10-2004, n. 20787; Cass. Civ., 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ. 03-10-1997, n. 9667.
5) Sulla natura di prestazione accessoria del trasporto del bagaglio, non vi è dubbio per quanto riguarda il c.d. bagaglio a mano, ovvero il bagaglio che il passeggero porta con sé e che resta nella sua detenzione durante il viaggio; per quanto riguarda il bagaglio consegnato, ovvero quello destinato alla stiva, una tesi più risalente lo ritiene un autonomo rapporto negoziale, ovvero un contratto di trasporto di cose collegato al trasporto di persone. Sull’argomento F. Morandi, M.M. Comenale Pinto, M. La Torre, I contratti turistici, op. cit.
6) Secondo Trib. Ragusa del 07-02-2006 in Giurisprudenza di merito, 2006, 6, 1450, “L’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da luogo a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore – il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate – l’obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepito. In tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l’azione di quest’ultimo (e dell’assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna”.
7) Cass. civ., sez. III 15-02-2006, n. 3285 ai sensi della quale “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l’articolo 1681 cod. civ. e l’articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità”
8) Giudice di Pace di Massa 13-11-2003; Giudice di pace di Palermo 11-10-2002, n. 7040.
9) D. Lgs. 06-09-2005, n. 206 (Codice del Consumo), Capo II Servizi turistici, artt. 82 ss.
10) Trib. Ragusa 07-02-2006 cit. “Il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio per cui solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore-turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione. Il risarcimento del danno de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore e rispetto al quale non trova applicazione la disciplina della CCV e del d.lg. n. 111 del 1995”.
11) Decisione Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 interpretativa della Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,attuata in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ed infine abrogato dall’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
12) Ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. n. 206/2005 “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico”.
13) Art. 14 disp. Prel. c.c.
14) Giud. Pace Venezia – Mestre, 13-01-1999; Giud. Pace Milano, 18-12-2000; Giud. Pace Napoli, 27-11-2002; e, recentemente, Trib. Marsala, 05-04-2007, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, 9, 1902, secondo il quale “In caso di smarrimento del bagaglio il vettore aereo deve risarcire il danno morale patito dal passeggero nel momento in cui, con il suo inadempimento, lo stesso abbia violato il diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad un’esperienza così emotivamente significativa nel percorso di vita di una persona come il viaggio di nozze”.
15) Corte Cost. 11-07-2003, n. 233.
16) Cass. Civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8827 e Cass. Civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8828.
17) In tal senso, Giud. Pace Sassari, 04-11-1998, in Dir. Trasp. 1999, 293 e in Giur. It. 2000, 316.

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