Alcune riflessioni sul patto di prova

Il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in merito a ricorrenti problematiche in tema di apposizione del patto di prova al contratto di lavoro, afferma che “”Il patto di prova, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’’oggetto, la quale può essere operata per relationem alla qualifica di assunzione e al profilo professionale, ma unicamente laddove corrispondano ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica (nella specie, è stato ritenuto insufficiente il riferimento alla VI categoria del ccnl di settore ed al profilo di “developer”, in difetto di ulteriori allegazioni che descrivessero il contenuto delle attività oggetto di prova)”” (Trib. Milano 11 agosto 2007, est. Vitali)


Punto di partenza condiviso, con l’’eccezione di qualche isolata decisione di segno contrario, risiede nella regola secondo cui la validità del patto di prova è subordinata alla precisa e non generica indicazione scritta delle mansioni che costituiscono oggetto dell’’esperimento. Non è sufficiente che la previsione della prova sia formulata per iscritto nel contratto di lavoro e sottoscritta dalle parti, in questo senso, ma è necessario che il patto contenga una puntuale indicazione delle mansioni in ordine alle quali dovrà essere compiuta la valutazione.

Questa condizione non si risolve in uno sterile formalismo, ma risponde all’’esigenza di garantire che l’’esperimento sia condotto entro limiti preordinati dalle parti, in modo che lo strumento della prova sia effettivamente ed esclusivamente utilizzato per realizzare le rispettive capacità. Sotto questo profilo, l’’essenzialità del requisito della specifica indicazione per iscritto delle mansioni, in una funzione di controllo sulla validità e consistenza del patto di prova, è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specificazione indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate” (Cass. 19.8.2005 n. 17045, in Dir. prat. lav. 2006, 474; ex plurimis, Cass. 18.11.2000 n. 14950, in Lav. giur. 2001, 439; Cass. civ. sez. lav. 22.3.2000 n. 3451, in Giust. civ. Mass. 2000, 622).

Il punto controverso, sul quale si registrano sensibilità differenti in seno alla giurisprudenza, risiede nella valutazione sul grado di analiticità richiesto per la enunciazione delle mansioni, perché ad alcune pronunce, che richiedono una esposizione rigorosa e dettagliata delle attività professionali oggetto di prova, si accompagnano altre decisioni che ritengono sufficiente il richiamo alla qualifica di inquadramento o alla posizione aziendale.
Osserva l’’indirizzo più rigoroso che il mero richiamo della figura aziendale per la quale interviene l’’assunzione (quali, a titolo esemplificativo, le posizioni di “Area Manager”, “Project Consultant”, “Addetto Marketing”) è insufficiente ad integrare il requisito della enunciazione per iscritto, all’’interno della clausola contrattuale a ciò appositamente dedicata, delle mansioni oggetto del periodo di prova, perché risulta generico e privo della necessaria specificità. Formulazioni di questo tenore, secondo l’’interpretazione più garantista, non sono idonee a circoscrivere, in assenza di altri elementi, l’’ambito operativo e concreto delle mansioni in ordine alle quali svolgere il periodo di prova.
Per conferire legittimità alla clausola contrattuale sul periodo di prova è necessario, quantomeno, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che all’’indicazione del ruolo aziendale assegnato al dipendente si accompagnino altri elementi diretti a precisare il contenuto delle mansioni.

Ad analoghe conclusioni conduce il riferimento nella lettera di assunzione alla qualifica ed al livello di inquadramento, ritenendosi, sulla scorta delle medesime argomentazioni, che la mera riproposizione del sistema di classificazione del contratto collettivo non consenta, in difetto di altri dati, di pervenire ad una individuazione sufficientemente precisa delle mansioni oggetto di prova. In termini, è stato osservato che “L’’indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova costituisce uno dei requisiti di validità del patto, sebbene non indicato espressamente nell’’art. 2096 c.c., in quanto è indispensabile per il controllo giudiziale del recesso datoriale in prova. Il riferimento al livello di inquadramento del CCNL di settore, nel caso in cui questo comprenda molteplici profili professionali, non è sufficiente in quanto privo di specificità” (Tribunale di Milano 18.12.2006).
Fa eccezione a questa regola il caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro preveda, in relazione alle qualifiche e ai livelli di inquadramento, una descrizione contenutistica delle singole funzioni e profili professionali, essendo in tal modo possibile, con un processo per relationem, risalire alle mansioni che costituiranno oggetto del periodo di prova.

E’’ questo il terreno in cui si rivela e si caratterizza l’indirizzo meno rigido della giurisprudenza, perché è sul requisito della idoneità e sufficienza del rimando, operato in sede di assunzione, al sistema classificatorio della contrattazione collettiva che si misura la validità di una enunciazione contrattuale che faccia esclusivo riferimento alla qualifica di inquadramento.

A tale proposito, è stato osservato che “La specifica indicazione delle mansioni da svolgere nell’’ambito del periodo di prova costituisce requisito di validità del patto, ma a tal fine il riferimento al sistema classificatorio contenuto nella contrattazione collettiva può essere sufficiente a integrare il requisito, ove la classificazione contenga una nozione dettagliata del profilo professionale (nella specie è stata ritenuta sufficiente la seguente indicazione: <<mansioni di impiegata, 5° livello Ccnl Alimentari industria>>” (Tribunale di Pavia 27.4.2006).

Al di là dell’’accettazione, più o meno condivisa, del principio della individuazione per relationem delle mansioni oggetto del periodo di prova, è sulla misurazione del grado di specificità e completezza riconosciuto alle enunciazioni della contrattazione collettiva che si confrontano gli orientamenti della giurisprudenza.

Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità è attestata nel senso della sufficienza del rinvio al sistema classificatorio della contrattazione collettiva solo in quanto quest’’ultima contenga una nozione dettagliata delle specifiche posizioni professionali (ex plurimis, Cass. 19.8.2005 n. 17045, in Dir. prat. lav. 2006, 474), è altrettanto indubbio che un segmento non irrilevante della giurisprudenza di merito ritiene questa condizione integrata, a prescindere dal grado di specificità delle disposizioni contrattuali collettive, in presenza della mera enunciazione di qualifica e livello di inquadramento in sede di assunzione (per tutte, Trib. Milano 21.3.2001).

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *