Iscrizione ipotecaria per debiti erariali su beni costituiti in fondo patrimoniale

Col nuovo assetto dell’art. 19 D. Lgs. 546/1992, le controversie relative all’iscrizione di ipoteca, ed ancora meglio l’ipoteca “esattoriale” che può inquadrarsi nella categoria delle ipoteche legali, sono devolute al Giudice Tributario e l’art. 77 del D. P. R. 602/1973 ricollega al credito iscritto a ruolo il diritto del Concessionario della Riscossione ad ottenere la costituzione dell’ipoteca che egli ha la facoltà o, ricorrendone le condizioni, l’obbligo di eseguire dando luogo alla iscrizione. Oltre a dettare le regole per il valore di competenza della garanzia del credito erariale e la individuazione degli immobili da colpire.
L’ipoteca esattoriale in nulla differisce da quella ordinaria, quale diritto reale di garanzia in base a cui il creditore – concessionario – ha il potere di espropriare, sulla base della cartella esattoriale che rappresenta il titolo esecutivo, i beni sui quali l’ipoteca è costituita, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla espropriazione.
Ciò per quanto previsto dall’art. 2808 c.c. in ordine alla ius distrahendi e ius prelationis.
Per cui, l’ipoteca in questione delinea il proprio carattere strumentale rispetto all’azione esecutiva, disciplinata dalla ulteriore normativa speciale di cui all’art. 78 e segg. del detto D.P.R. ma nell’ambito pur sempre del processo di esecuzione disciplinato dal codice di procedura civile per il quale, vale ricordare, che l’espropriazione forzata (art. 49 c. p. c.) inizia col pignoramento, e non con l’iscrizione di ipoteca, sia pure disposta dall’art. 77 sopraddetto.
L’ipoteca, perciò, svolge la funzione solo di conservare il bene al potere di aggressione del creditore, naturalmente nei limiti e alle condizioni dettate dall’art. 75, in via strumentale alla esecuzione forzata immobiliare che quando è preclusa porta a precludere anche la iscrizione ipotecaria.
In questo ambito, dunque, viene ad attuarsi la tutela giurisdizionale del contribuente, essendo, come detto, il provvedimento di costituzione di ipoteca, atto autonomamente impugnabile, e si delinea il contenuto della cognizione giudiziale degli aspetti della decisione del Giudice Tributario.
Spetta, perciò, a questo Giudice il sindacato pieno sulla iscrizione ipotecaria sotto ogni profilo, sia formale che sostanziale, come è ormai riconosciuto dalla migliore dottrina e giurisprudenza che si è affermata in materia, e con l’impugnazione delle iscrizioni di cui si tratta trovano attuazione quei mezzi di tutela che il debitore ipotecario azionava secondo la normativa civilistica, quali quelli attinenti al diritto reale di garanzia, quelli riguardanti i beni che ne sono oggetto, relativi alla loro titolarità e alla idoneità dell’ipoteca, e naturalmente alla eventuale riduzione della ipoteca stessa.
Cosicché il giudice adito può pronunciarsi sull’annullamento, la modificazione, integrazione di essa e della iscrizione, comportando le opportune variazioni della iscrizione sui registri immobiliari.
Per quanto riguarda il divieto, stabilito dall’art. 169 c. c., secondo il quale non è consentito “…(Omissis) ipotecare, dare in pegno…(Omissis)…beni del fondo patrimoniale, se non con il consenso di entrambi i coniugi…(Omissis)”, si rappresenta che la norma si riferisce esclusivamente al divieto dei coniugi di iscrivere sul bene ipoteca volontaria, là dove non ci sia “il consenso di entrambi i coniugi” e se “vi sono figli, con l’autorizzazione concessa dal Giudice”, ma non certo al divieto della iscrizione di ipoteca giudiziale o di ipoteca legale o di “ipoteca esattoriale”.
Appare perciò legittima, per il profilo ora detto, la iscrizione ipotecaria operata nei confronti dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, ma tale iscrizione – nella funzione strumentale o propedeutica alla espropriazione forzata di cui si è avuto modo di parlare sopra in relazione allo ius distrahendi, prevista dall’art. 2808 c.c. – pur nella sua legittimazione formale trova il suo limite nel disposto di cui all’art. 170 c.c. che stabilisce che l’esecuzione, “sui beni del fondo…(Omissis)…non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Spettando al Giudice Tributario valutare l’esistenza del rapporto di casualità tra obbligazione e bisogno della famiglia.
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (si segnala in proposito la Sent. 11230 del 18/07/2003, con la quale la S.C. stabilisce che il criterio identificativo dei crediti va ricercato non già nella natura della obbligazione ex contractu o ex delicto, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, per cui, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo).
Nella specie, è evidente, non essendoci alcun rapporto obbligatorio tra il credito erariale, vantato dalla Equitalia, e i bisogni della famiglia, e vertendosi in materia di imposte e contributi previdenziali di un terzo soggetto che nulla hanno a che fare con i bisogni della famiglia, non vi è alcuna inerenza diretta ed immediata con i debiti contratti per i bisogni di
essa, ben potendo, tra l’altro simili debiti essere non conosciuti nell’ambito della famiglia e del tutto a lei estranei.
Per queste considerazioni tali debiti tributari non possono formare oggetto della iscrizione ipotecaria operata in danno del fondo patrimoniale costituito precedentemente alla detta iscrizione e, pertanto, la iscrizione ipotecaria de disposta deve essere annullata con relativa cancellazione.

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