Assegnazione della casa familiare: pronuncia della Cassazione

L’articolo 155, 4° comma c.c. dispone che “L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengano affidati i figli”. E’ chiaro come la ratio della norma risieda nella tutela della prole alla quale, in occasione della separazione o del divorzio dei genitori, viene garantito il mantenimento dell’ambiente domestico.
Recentemente, una serie di pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito l’ampiezza di tale tutela, interpretando la norma relativa all’assegnazione della casa familiare in riferimento a varie fattispecie.
Con sentenza n. 454 del 1989 la Corte Costituzionale ha osservato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito del procedimento di separazione personale costituisce un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro il novennio ai sensi dell’art. 1599 cod. civ. ovvero anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto.
Non solo: la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13603 del 21/07/2004) ha stabilito che il diritto di abitazione della casa familiare può essere fatto valere anche nei confronti del terzo proprietario dell’immobile (ad esempio, il genitore di uno dei coniugi che lo abbia concesso in comodato gratuito destinandolo ai bisogni del nucleo familiare), prevalendo in questo caso la destinazione dell’immobile all’uso familiare sul diritto di proprietà del terzo. Infatti, la Corte ha stabilito che, in seguito alla separazione o al divorzio dei coniugi ed all’assegnazione della casa familiare al coniuge estraneo alla concessione di comodato gratuito, il proprietario dell’immobile non potrà revocare la propria concessione di comodato, salvo nel caso in cui ne abbia necessità per un uso personale a causa di una esigenza urgente ed imprevista.
La Corte ha specificato che tale diritto è riconosciuto a favore del coniuge affidatario della prole quale tutela della prole medesima in quanto, in essenza, tornano a prevalere i diritti del proprietario dell’immobile (Cass. sez. I 4 maggio 2005 n. 9253 secondo cui ” Il giudice della separazione non ha il potere di disporre l’assegnazione della casa in base all’art. 155, comma 4 c.c. a favore del coniuge che non sia affidatario dei figli. Il provvedimento di assegnazione emanato dal giudice della separazione al di fuori di tali presupposti costituisce un provvedimento aspecifico di autorizzazione ad abitare che non può essere opposto a colui che, già titolare di un diritto reale sull’immobile, lo aveva concesso a titolo di comodato”).

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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