Licenziamento per giusta causa annullato: reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro

Che cosa può succedere se il datore di lavoro licenzia la propria dipendente per essere stata in villeggiatura in un giorno di permesso ex legge n.104? Esaminiamo una recente sentenza.

Il caso

Questi i fatti.

Il datore di lavoro intimava alla propria dipendente il licenziamento per “essere stata in villeggiatura il 14.08 in un giorno di permesso ex legge n.104, concesso per assistere la madre disabile”. 
In sede di giustificazioni, la dipendente non negava l’effettività del fatto contestato – scusandosi per l’errore commesso – e adduceva quale motivazione “l’improvvisa indisponibilità della madre a raggiungerla nel luogo di villeggiatura, indisponibilità espressa solo la sera prima (13.08); quanto al mancato tempestivo rientro, le proprie condizioni di salute, anche in relazione alla guida di notte per lunghi tragitti ed al traffico che avrebbe trovato; in giudizio, la dipendente allegava, inoltre, di non aver pensato di avvertire l’azienda del fatto che il 14.08 non avrebbe potuto materialmente assistere la madre e comunque di essere ripartita in treno nel pomeriggio dello stesso giorno, disdettando la prenotazione dell’albergo”.

Per il Tribunale, prima, e per la Corte d’Appello, poi, il caso andava ricondotto all’ipotesi d’insussistenza della giusta causa di licenziamento perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro, però, impugnava la decisione e adiva i Giudici della Corte di Cassazione ritenendo, tra l’altro, che l’addebito mosso nei confronti della dipendente non concerneva l’assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio, bensì la fruizione abusiva del permesso retribuito ex lege n.104/1992, con conseguente applicazione della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto, in tale ipotesi, la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, anche in conformità con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono il licenziamento in caso di violazioni dolose.

La decisione dei Giudici

Secondo i Giudici, però, i motivi alla base del ricorso in Cassazione erano inammissibili in quanto “sollecitano una diversa interpretazione della contestazione disciplinare invocando un sindacato che è inibito a questa Corte”.

Nel caso che ci occupa, per i giudici di primo e secondo grado la contestazione della società era da intendersi come contestazione di assenza ingiustificata per un giorno e non come comportamento fraudolento e preordinato all’abuso della fruizione del permesso ex lege n.104/1992. Secondo i Giudici “quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra”.

Veniva così confermata la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro.

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