Multe con il Tutor: dove impugnare

La Corte di Cassazione con ordinanza n.9486/2012 ha affrontato la delicata questione della competenza per impugnare le multe elevate in base alle rilevazioni del TUTOR.

Secondo i Giudici “in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis CdS. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 c.p. è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione”.

Invece, il criterio da utilizzare per determinare la competenza è quello della porta di uscita del sistema SICVE.

Ed infatti: “l’art. 22, comma 1, della L. 24/11/1981 n.689 e l’art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Epperò, la violazione accertata con il sistema SICVE, c.d. Tutor, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. Atovelox, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi.
Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un’auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il Giudice competente a conoscere dell’opposizione potrà utilmente farsi ricorso all’art. 9 c.p.p. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale (ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato), è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema SICVE
”.

Occorre, quindi, in conclusione impugnare ciascuna multa elevata in base alle rilevazioni del TUTOR avanti a ciascun Giudice di Pace territorialmente competente.

Accorre, infine, aggiungersi che nel caso di più violazioni del codice della strada non opera il principio della continuazione; i Giudici della Suprema Corte (sentenza n.5252/11), hanno, infatti, chiarito che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale.
Ed infatti: “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., sia perché il menzionato ari 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l’interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi”.
In conclusione, “deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in “subiecta” materia, possa configurarsi un’ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione”.

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