Responsabilità del gestore di una pista da sci

Con una decisiva inversione di tendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale precedente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2706 del 10/02/2005 ha affermato la responsabilità del gestore di una pista da sci per i danni subiti da uno sciatore ricollegabili alla cattiva manutenzione della medesima.
Ed invero, solo qualche anno addietro, la stessa Corte (Cass. 2216/01) aveva negato il risarcimento del danno subito da uno sciatore per essere caduto su un ciuffo d’erba cresciuto in mezzo alla pista, negando l’esistenza di un dovere di manutenzione del gestore dell’impianto di risalita sulle piste da sci e ritenendo al contrario che, essendo il contratto di “ski-lift” un contratto di trasporto atipico, il gestore dell’impianto si assumesse solo i rischi connessi all’attività di trasporto (di risalita) e non quelli inerenti all’attività sciistica (di discesa).
Causa di questa inversione di tendenza è l’emanazione della Legge 24-12-2003, n. 363 recante le “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
Tale legge disciplina gli obblighi gravanti sui gestori di una pista da sci, imponendo loro l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle piste da sci, l’obbligo di “proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”, nonché quello di “assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso” (art. 3).
Il gestore ha altresì l’obbligo di provvedere “all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse”, nonché l’obbligo di segnalare le eventuali cattive condizioni di fondo della pista ovvero di chiudere la pista stessa, ove questa possa presentare pericoli oggettivi che non possano essere rimossi (art. 7). L’art. 4 della legge citata, infine, dispone che “I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree”.
Da ciò, deriva che il gestore di una pista da sci si debba ritenere custode della stessa e ne sia oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza di ostacoli, “a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell’imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato” (Cass. 2706/05).

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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