Rimborso viaggi ai tempi del Covid

Come si può ottenere il rimborso dei viaggi che si è stati costretti a cancellare a causa del Covid? Si può ottenere un rimborso in denaro al posto del voucher?

rimborso viaggi

Rimborso dei viaggi cancellati causa Covid: normativa aggiornata

In considerazione delle numerose richieste ricevute, abbiamo analizzato le norme relative ai pacchetti turistici e, in particolare, l’art. 182, comma 3bis, del D.Lgs n.34/2020 (convertito dalla Legge n.77/2020).

Secondo la predetta disposizione “nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque  per  tutti  i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al  30  settembre  2020,  in  caso  di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 quando le prestazioni non sono rese a  causa degli effetti derivanti dallo stato di  emergenza  epidemiologica  da COVID 19, la controprestazione già ricevuta può  essere  restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro  quattordici  giorni dalla data di esercizio  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi dall’emissione. L’emissione dei  voucher  a  seguito  di  recesso esercitato entro il 31 luglio  2020  non  richiede  alcuna  forma  di accettazione da parte del destinatario”. 

Attenzione, quindi, alla data di effettuazione del recesso!

Si ha diritto solo a un voucher o è possibile un rimborso in denaro?

Dalla lettura della norma sembra, infatti, che se il recesso è esercitato dopo il 31/7/2020, sarà il cliente a scegliere se accettare o meno il rimborso con voucher anziché in denaro. Per i recessi esercitati entro il 31.07.2020, invece, l’emissione del voucher non avrebbe richiesto alcuna forma di accettazione da parte del cliente.

La Legge di conversione, inoltre, ha modificato la durata della validità dei voucher.

Ed infatti:  il periodo di validità dei voucher emessi per i rimborsi è stato prolungato da 12 a 18 mesi, prevedendo altresì che i detentori dei medesimi possano utilizzarli per fruire di servizi che verranno erogati anche in data successiva al termine di scadenza, purché prenotati entro tale termine. 

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Il voucher, inoltre, può essere utilizzato anche per prenotare servizi di un operatore diverso da quello che lo ha emesso, sempreché appartenga allo stesso gruppo societario.

La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi si  applica  anche  ai  voucher  già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

Ricordo, comunque, che decorsi  18 mesi dall’emissione, per  i  voucher  non usufruiti ne’ impiegati nella prenotazione  dei  servizi deve essere corrisposto dall’operatore,  entro  quattordici  giorni  dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato.

Infine, la Legge ha ridotto a 14 giorni dal recesso il termine entro il quale deve essere emesso il voucher. Prima della Legge di conversione, invece, il termine era di 60 giorni dalla  data prevista per l’ inizio del viaggio.

studio legale zambonin

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