Traghetti, disagi e responsabilità

Traghetti: la responsabilità della società di traghetti comporta il risarcimento del danno anche esistenziale

Lo ha stabilito la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, del 15.02.2007, n. 3462, a conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari a favore di due coniugi i quali, acquistato un biglietto di andata e ritorno per una gita sulle Isole xxx nell’arco della giornata, hanno dovuto trascorrere la notte in un accampamento di fortuna sull’isola a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine che ne hanno impedito il rientro. I coniugi, lamentando la responsabilità della società di traghetti per aver venduto loro i biglietti nonostante il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche e marine e di conseguenza il probabile impedimento di navigazione, si rivolgevano al Giudice di Pace di Bari per sentir dichiarare risolto il contratto di trasporto concluso con la società per fatto e colpa della convenuta, nonché chiedere la condanna della medesima società al risarcimento dei danni sia contrattuali sia ex articolo 2043 c.c. sofferti, indicati nell’ammontare di euro 1.032,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda.
Esperita la trattazione della causa e l’audizione dei testimoni, da cui emergeva che il bollettino metereologico aveva previsto condizioni metereomarine avverse, il Giudice condannava la società convenuta sulla base del fatto che le previste condizioni metrorologiche non potevano e non dovevano essere ignorate dalla società convenuta, stante da un lato la modesta stazza delle proprie navi abilitate a navigare solo in condizioni meteomarine favorevoli, e dall’altro la pesantissima responsabilità che la società si assumeva col trasporto di 300 persone non solo per il viaggio di andata, ma altresì per quello di ritorno previsto per lo stesso giorno; proseguiva deducendo che “l’aver ignorato queste chiare previsioni meteo costituisce colpa grave della convenuta, specie in ragione dell’esercizio professionale dell’attività da essa svolta, violando l’obbligo di particolare diligenza richiesto dal comma 2 dell’articolo 1176 c.c.”; concludeva affermando che “i disagi, le traversie, le afflizioni, e le allucinanti difficoltà cui furono sottoposti i passeggeri, costretti a trascorrere la notte presso un museo e una chiesa, con giacigli di fortuna sul pavimento e coperte fornite dai Carabinieri, dal Sindaco e dalla protezione civile, in condizioni igieniche facilmente intuibili sia perché i passeggeri non avevano previsto la permanenza all’isola fino al giorno dopo, e sia per la mancanza di alberghi sull’isola, configurano appieno la responsabilità per fatto colposo della xxx, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per l’ingiusto danno procurato ai passeggeri. A questo danno si aggiunge che i passeggeri furono privati della possibilità di provvedere alle loro normali occupazioni per tutto il giorno successivo a quello che doveva essere una gita di piacere”, integrando detto danno la fattispecie del “cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto, e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità”.
Il Giudice di Pace di Bari condannava pertanto la società di traghetti al risarcimento del danno liquidato in Euro 1.032,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con rifusione delle spese di lite, come da domanda degli attori.
La Corte di Cassazione, adita su ricorso della Società di traghetti, con la sentenza citata respingeva detto ricorso confermano la sentenza del primo giudice e condannando la società alle spese di lite del procedimento di Cassazione.

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