Viaggi: la responsabilità dell’organizzatore

La responsabilità dell’impresa organizzatrice e dell’intermediaria di viaggio nella disciplina internazionale

Un’organica disciplina del contratto di viaggio, in ambito internazionale, fu introdotta dalla Convenzione internazionale firmata a Bruxelles nel 1970 e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 dicembre 1977 n. 1084.

La Convenzione individuava le due principali tipologie del contratto di viaggio:

  • a) contratto di organizzazione di viaggio, con il quale una persona si impegna a procurare ad un altro, a fronte del pagamento di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio che ad essi si riferisce;

  • b) contratto di intermediazione di viaggio, con il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, a fronte del pagamento di un corrispettivo sia un contratto di organizzazione di viaggio, perfezionato da un terzo, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.

La Convenzione di Bruxelles si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario qualora la sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno stato contraente (art.2).
Di particolare interesse nella disciplina della Convenzione sono le norme che fissano gli obblighi nel sistema della responsabilità che sono a carico dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggi per i danni subiti dal viaggiatore.
In particolare, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, va considerato come organizzatore di viaggi “qualunque persona che abitualmente, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, procuri ad altri per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca”.
E’ intermediario, invece, “qualunque persona che abitualmente, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, procuri ad altri, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.
I Giudici della Suprema Corte, nella sentenza n. 8012 del 2009, indicano quali indici rilevanti al fine di individuare la fattispecie dell’organizzazione di viaggio “il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma di viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio”.
Al contrario, un’impresa dovrà considerarsi intermediaria ove risulti che abbia fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente preconfezionato e da essa direttamente acquistato dall’impresa organizzatrice, senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilità di concordare con quest’ultima il programma di viaggio, la natura e la qualità dei servizi, i prezzi ed ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi, al di là degli optionals o di questioni del tutto secondarie.
Ai sensi dell’art. 13 “l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultino dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente”.
Ed inoltre “l’organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi” (art.14); “l’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all’esecuzione del viaggio o del soggiorno risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi” (art.15).
Pertanto, l’organizzatore ha l’obbligo di risarcire qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore anche se il fatto è imputabile ai suoi impiegati ed agenti e tale responsabilità non può essere derogata da una diversa volontà delle parti con la conseguenza che è affetto da nullità ogni patto che direttamente o indirettamente deroghi in senso sfavorevole al viaggiatore.
Inoltre, nel caso di inesatta esecuzione dei servizi contenuti nel pacchetto turistico l’organizzatore risponde di essi, conformemente alle disposizioni che regolano i servizi rimasti ineseguiti.
Per quanto riguarda l’agenzia intermediaria si rileva che, ai sensi dell’art. 18, “quando il contratto di intermediario di viaggio si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli art. 5 e 6, l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’organizzatore di viaggi essendo completata dall’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest’ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l’intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l’indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione
”.
In particolare, si rileva come l’agenzia intermediaria sia sottoposta ai medesimi obblighi previsti, agli art. 5 e 6, per l’organizzatore del viaggio ossia a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro, il quale contenga le seguenti indicazioni: a) luogo e data di emissione; b) nome e indirizzo dell’organizzatore di viaggi; c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un’altra persona, nome di quest’ultima; d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni; e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo; f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto; g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto; h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l’annullamento del contratto; i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell’articolo 29; j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione; k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.
Ai sensi dell’art.19 “in caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell’articolo 18, l’intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.
In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell’articolo 18, l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione
”.
In conclusione, nel caso in cui l’agenzia violi gli obblighi di cui agli art. 5, 6 e 18 della Convenzione di Bruxelles sarà chiamata a rispondere per i danni causati al viaggiatore in via solidale all’impresa organizzatrice del viaggio.
Ed infatti, come affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civile 21 aprile 2006, n. 9360): “l’intermediario di viaggio che non faccia constatare dai documenti di viaggio tale sua qualità, è considerato organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore come quest’ultimo”.

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